Art. 11
             Sostegno e garanzia dell'attivita' produttiva

    1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di
  rischio  di  cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre
  2003,  n. 350, e' incrementato per l'anno 2005 di un importo pari a
  100 milioni di euro.
    2. Sviluppo Italia S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare le risorse
  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  per sottoscrivere ed acquistare,
  esclusivamente  a  condizioni  di  mercato,  quote  di  capitale di
  imprese  produttive  che presentino nuovi programmi di investimento
  finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di
  servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi
  mobiliari   chiusi  che  investono  in  tali  imprese,  secondo  le
  modalita'  indicate  dal  CIPE,  nel  rispetto  e nei limiti di cui
  all'articolo  4,  commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre 2003,
  n. 350.
    3.  E'  istituito  il Fondo per il finanziamento degli interventi
  consentiti  dagli  Orientamenti  UE  sugli  aiuti  di  Stato per il
  salvataggio  e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' con
  una  dotazione  finanziaria  pari  a  35 milioni di euro per l'anno
  2005.
    4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dei  commi  1  e  3 si
  provvede  mediante  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
  spesa  relativa  al  Fondo  per  interventi strutturali di politica
  economica  di  cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29
  novembre  2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
  27 dicembre 2004, n. 307.
    5.  Le attivita' di coordinamento e monitoraggio degli interventi
  di  cui  al  comma  3  sono  svolte da un apposito comitato tecnico
  nominato  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
  amministrazioni  competenti  si avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a.
  per  la valutazione ed attuazione dei citati interventi senza oneri
  aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
    6.  Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla
  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, sono dettati i
  criteri  e  le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui
  ai commi 3 e 5.
    7.  All'articolo  13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n.
  326, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 28 e' soppresso;
      b) dopo il comma 61-ter e' aggiunto, in fine, il seguente:
    "61-quater.    Le   caratteristiche   delle   garanzie   dirette,
  controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di
  cui  all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre
  1996,  n.  662,  al  fine  di adeguarne la natura a quanto previsto
  dall'Accordo  di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi
  di  capitale  per  le  banche,  sono  disciplinate  con decreto del
  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la Conferenza
  permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
  autonome  di  Trento  e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni
  dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".
    8.  Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali,
  gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale
  di  cui  al  decreto-legge  1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
  modificazioni,  dalla  legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al
  territorio  dei  comuni  individuati con decreto del Presidente del
  Consiglio  dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra
  Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le
  procedure  di  cui  all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30
  dicembre 2004, n. 311.
    9. Per gli interventi di cui al comma 8 e' concesso un contributo
  straordinario  pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di
  euro  per  il  2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di
  euro   per   il   2008.  Saranno  realizzati  prioritariamente  gli
  interventi  cofinanziati  dalle  regioni e dagli enti locali, anche
  per  il tramite di societa' o enti strumentali, tenendo conto della
  quota di cofinanziamento.
    10.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9 si provvede
  mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
  61,   comma   1,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  come
  rideterminata  ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre
  2004, n. 311, per 50 milioni di euro per l'anno 2005, 50 milioni di
  euro  per  l'anno  2006,  85  milioni  di euro per l'anno 2007 e 65
  milioni  di euro per l'anno 2008. Conseguentemente, per l'anno 2005
  il  limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera
  a),  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 50 milioni
  di euro.
    11.  Al  fine  di  consentire  lo  sviluppo e la ristrutturazione
  produttiva  delle imprese interessate, l'applicazione di condizioni
  tariffarie  favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui
  all'articolo  1, lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n.
  25,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n.
  83,  viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni tariffarie
  di cui al 31 dicembre 2004.
    12.  Le  condizioni  tariffarie  di  cui  al decreto del Ministro
  dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  in  data  19
  dicembre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16
  febbraio  1996,  sono  estese  con provvedimento dell'Autorita' per
  l'energia  elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica
  destinata  alle  produzioni  e  lavorazioni dell'alluminio, piombo,
  argento  e  zinco  e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi
  praticati  per  forniture  analoghe  sui mercati europei nei limiti
  degli  impianti  esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore del
  presente  decreto,  situati nel territorio della regione Sardegna e
  caratterizzati  da  alimentazione  in  alta tensione. Le condizioni
  tariffarie  di  cui al presente comma vengono riconosciute a fronte
  della  definizione di un protocollo d'intesa contenente impegni per
  il  lungo  periodo  sottoscritto  dalle parti con l'amministrazione
  della regione Sardegna ed i Ministeri interessati.
    13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano
  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
  vengono  aggiornate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
  che  incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del
  quattro per cento, ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti piu'
  elevato,  dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia
  elettrica    all'ingrosso   registrato   nelle   principali   borse
  dell'Europa centrale.
    14.  Allo  scopo  di  ridurre  i  costi di fornitura dell'energia
  elettrica  alle  imprese e in generale ai clienti finali sfruttando
  risorse  del  bacino  carbonifero  del  Sulcis,  nel rispetto della
  normativa  comunitaria,  nazionale  ed  ai  sensi  del  decreto del
  Presidente  della  Repubblica  in  data 24 gennaio 1994, la regione
  Sardegna,  dopo  l'approvazione  del  piano  energetico  regionale,
  assegna  una concessione integrata per la gestione della miniera di
  carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La regione
  Sardegna   assicura   la   disponibilita'   delle   aree   e  delle
  infrastrutture   necessarie   e  assegna  la  concessione  mediante
  procedure di gara entro un anno dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto. Gli elementi da prendere in considerazione per la
  valutazione   delle   offerte,   ai  fini  dell'assegnazione  della
  concessione sono:
      a)  massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli
  impianti;
      b)  minimizzazione  delle  emissioni con utilizzo di tecnologia
  idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in
  forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
      c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
      d)  presentazione  di  un piano industriale per lo sfruttamento
  della  miniera  e  la realizzazione e l'esercizio della centrale di
  produzione  di  energia  elettrica,  che  preveda  ricadute  atte a
  promuovere  lo  sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente,
  avvalendosi  della  disponibilita'  di  energia  elettrica  a costo
  ridotto per le imprese localizzate nell'Isola;
      e)  definizione  e  promozione  di  un  programma  di attivita'
  finalizzato  alle  tecnologie  di  impiego del carbone ad emissione
  zero ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351.