Art. 7
        Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

    1.  Gli  interventi per la realizzazione delle infrastrutture per
  la  larga  banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n.
  83/03  del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
  48 del 27 febbraio 2004, possono essere realizzati in tutte le aree
  sottoutilizzate.  Il  CIPE  stabilisce  annualmente  le risorse del
  Fondo  aree  sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27
  dicembre  2002,  n.  289,  destinate  al  finanziamento  del citato
  programma  attuato dal Ministero delle comunicazioni per il tramite
  della  Societa'  infrastrutture  e  telecomunicazioni  per l'Italia
  S.p.a  (Infratel  Italia) del gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla
  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri  -  Dipartimento  per
  l'innovazione  e  le  tecnologie  per  il  tramite  della  societa'
  Innovazione Italia S.p.a.
    2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto
  dall'articolo  41,  comma  5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e'
  rinnovato,  per  il  triennio  2005-2007 per l'importo di 5.165.000
  euro annui.
    3.  All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma
  502 e' sostituito dal seguente:
  "502.  Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
  autonoma  dei  monopoli  di Stato definisce i requisiti tecnici dei
  sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi
  da  intrattenimento  di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo
  unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
  giugno  1931,  n. 773, delle schede di gioco, intese come l'insieme
  di  tutte  le componenti hardware e software del congegno stesso, e
  dei  documenti  attestanti  il  rilascio  dei  nulla  osta  di  cui
  all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
  tali    da    assicurarne    la    controllabilita'   a   distanza,
  indipendentemente   dal   posizionamento  sugli  apparecchi  e  dal
  materiale che si frappone fra chi e' preposto alla lettura dei dati
  e   l'apparecchio   stesso.  I  sistemi  dovranno  poter  garantire
  l'effettuazione  dei  controlli  anche  in forma riservata. Ad ogni
  nulla  osta  dovra'  corrispondere almeno un sistema elettronico di
  identificazione.  Gli  eventuali  costi  di  rilascio  dei predetti
  documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti.".