Art. 7. 
Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello  stato
patrimoniale di apertura del  primo  bilancio  di  esercizio  redatto
             secondo i principi contabili internazionali 
 
  1.  Alle  variazioni  di  patrimonio  netto  rilevate  nello  stato
patrimoniale di apertura del  primo  bilancio  di  esercizio  redatto
secondo  i  principi  contabili  internazionali   si   applicano   le
disposizioni dei commi seguenti. 
  2. Le riserve da valutazione  relative  agli  strumenti  finanziari
disponibili per la vendita e alle attivita' materiali  e  immateriali
valutate al valore equo (fair value) in contropartita del  patrimonio
netto hanno il regime di movimentazione e  indisponibilita'  previsto
per le riserve di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). 
  3. Il saldo delle differenze positive e negative di valore relative
agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operativita' in cambi
e di copertura e' imputato alle riserve disponibili di utili. 
  4. L'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico
delle attivita'  materiali  ammortizzate  negli  esercizi  precedenti
quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali  e
che per i principi contabili  internazionali  non  sono  soggette  ad
ammortamento e' imputato alle riserve disponibili di utili. 
  5.   L'incremento   patrimoniale   dovuto   all'insussistenza    di
svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri iscritti  nel  conto
economico degli esercizi precedenti quello di prima applicazione  dei
principi  contabili   internazionali   e'   imputato   alle   riserve
disponibili di utili. 
  6. L'incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attivita'
materiali al valore equo (fair value) quale sostituto  del  costo  e'
imputato a capitale o a una specifica riserva. La  riserva,  ove  non
venga  imputata  al  capitale,  puo'  essere  ridotta  soltanto   con
l'osservanza  delle  disposizioni   dei   commi   secondo   e   terzo
dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione  della
riserva  a  copertura  di  perdite,  non  si  puo'   fare   luogo   a
distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata  o
ridotta in misura  corrispondente  con  deliberazione  dell'assemblea
straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi  secondo  e
terzo dell'articolo 2445 del codice civile. 
  7. Il saldo delle differenze positive e negative  di  valore  sulle
attivita' e passivita' diverse da quelle indicate ai commi da 1  a  6
e' imputato, se positivo, a una specifica riserva  indisponibile  del
patrimonio netto. Negli esercizi successivi la riserva si libera  per
la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla  data  di
riferimento del bilancio. 
 
Nota all'art. 7:
    - L'art. 2445 del codice civile, cosi' recita:
    «Art.  2445  (Riduzione del capitale sociale). - La riduzione del
capitale  sociale  puo'  aver luogo sia mediante liberazione dei soci
dall'obbligo  dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del
capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.
    L'avviso  di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni
e   le   modalita',  della  riduzione.  La  riduzione  deve  comunque
effettuarsi  con  modalita'  tali che le azioni proprie eventualmente
possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale
sociale.
    La  deliberazione  puo'  essere  eseguita  soltanto  dopo novanta
giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purche'
entro    questo    termine   nessun   creditore   sociale   anteriore
all'iscrizione abbia fatto opposizione.
    Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio
per  i  creditori  oppure la societa' abbia prestato idonea garanzia,
dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.».