Art. 8. 
                         Patrimoni destinati 
 
  1. Se il bilancio di  esercizio  o  il  bilancio  consolidato  sono
redatti, ai sensi del presente decreto, in  conformita'  ai  principi
contabili internazionali, ad essi e' allegato, per ciascun patrimonio
destinato costituito ai sensi dell'articolo  2447-bis,  primo  comma,
lettera a), del codice civile,  un  separato  rendiconto  redatto  in
conformita' ai principi contabili internazionali. 
 
          Nota all'art. 8: 
              - L'art. 2447-bis del codice civile, cosi' recita: 
              «Art. 2447-bis (Patrimoni destinati  ad  uno  specifico
          affare). - La societa' puo': 
                a) costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali
          destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; 
                b)  convenire   che   nel   contratto   relativo   al
          finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale  o
          parziale  del  finanziamento  medesimo  siano  destinati  i
          proventi dell'affare stesso, o parte di essi. 
              Salvo quanto disposto in leggi  speciali,  i  patrimoni
          destinati ai sensi della lettera a)  del  primo  comma  non
          possono essere costituiti per  un  valore  complessivamente
          superiore al dieci per cento  del  patrimonio  netto  della
          societa' e  non  possono  comunque  essere  costituiti  per
          l'esercizio di affari attinenti ad attivita'  riservate  in
          base alle leggi speciali.».