Art. 9.
                       Poteri delle autorita'

  1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e
45  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati,
per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 che
redigono  il  bilancio  di  esercizio  o  il  bilancio consolidato in
conformita'  ai  principi  contabili internazionali, nel rispetto dei
principi contabili internazionali.
  2.  I  poteri  dell'Istituto  per  la vigilanza sulle assicurazioni
private  e di interesse collettivo di cui agli articoli 6, comma 1, e
83  del  decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono esercitati,
per  le  societa'  di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2
che  redigono  il  bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in
conformita'  ai  principi  contabili internazionali, nel rispetto dei
principi contabili internazionali.
  3.  La  Commissione nazionale per le societa' e la borsa predispone
gli  schemi  di  bilancio per le societa' di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 2, diverse da quelle di cui alle lettere c)
e d) del comma 1 dell'articolo 2.
 
Note all'art. 9:
    -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  5  e  87  del decreto
legislativo n. 87 del 1992:
    «Art.  5  (Poteri  delle  autorita).  -  1.  Gli enti creditizi e
finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana
relativamente  alle  forme  tecniche,  su  base individuale e su base
consolidata,  dei  bilanci  e delle situazioni dei conti destinate al
pubblico  nonche'  alle  modalita'  e  ai termini della pubblicazione
delle situazioni dei conti.
    2.  I  poteri  conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le
modifiche,  le  integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche
stabilite  dal  presente  decreto  nonche'  per  l'adeguamento  della
disciplina  nazionale  all'evolversi della disciplina, dei principi e
degli orientamenti comunitari.
    3.  Nel  caso  dei  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario
iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico
delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia, le istruzioni della
Banca  d'Italia  sono emanate d'intesa con la CONSOB. Per le societa'
previste  dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca
d'Italia  sono  emanate  sentita  la CONSOB. Per le societa' previste
dalla  legge  2  gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla
Banca  d'Italia  sentita  la  CONSOB, tenendo conto della specialita'
della disciplina della legge stessa.
    4.  Gli  atti  emanati  nell'esercizio  dei  poteri  previsti dal
presente  articolo  sono  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.».
    «Art.  45  (Sanzioni  amministrative  pecuniarie).  -  1.  Per la
violazione  dell'art.  3  del capo I; delle disposizioni del capo II,
sezioni I, II, III e V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e
IV; dell'art. 41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del
capo  V, nonche' degli atti di cui all'art. 5 applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni
nei  confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo in enti creditizi e finanziari.
    2.  Si  applica l'art. 145 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia.
    3.  Con  riferimento  ai  soggetti previsti nell'art. 1, comma 1,
lettera e),  i  commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a
quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.».
    -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  6  e  83  del decreto
legislativo n. 173 del 1997:
    «Art.   6   (Poteri   dell'Istituto   per   la   vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  (ISVAP). - 1. I
poteri   conferiti   all'ISVAP   dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  18  aprile  1994,  n.  385,  sono  esercitati ai fini del
presente decreto:
      a) per  le  integrazioni,  gli aggiornamenti e le istruzioni di
carattere  esplicativo  ed  applicativo  di  quanto  disciplinato dal
presente decreto;
      b) per  le  informazioni integrative o piu' dettagliate nonche'
per  la  documentazione  necessarie  all'espletamento  delle  proprie
funzioni istituzionali;
      c) per   il   piano   dei   conti   che   le  imprese  soggette
all'applicazione  del  presente  decreto  devono  adottare nella loro
gestione.
    2.  I  provvedimenti  emanati nell'esercizio dei poteri di cui al
comma  1  sono  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.».
    «Art.  83  (Sanzioni  amministrative). - 1. Alle violazioni delle
disposizioni  di  cui agli articoli 11 e 82 del presente decreto sono
applicabili le sanzioni previste dagli articoli 114 e 115 del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  13  febbraio  1959,  n.  449,  e
successive  modificazioni.  La misura minima delle sanzioni di cui ai
predetti articoli e' raddoppiata.».