ART. 39.
                        (Norme applicabili).

   1.  Per  quanto  non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni   del   codice   di   procedura  penale  e  delle  leggi
complementari, in quanto compatibili.
   2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre
1969,  n.  742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione
dei termini processuali nel periodo feriale.
 
          Nota all'art. 39:
              -  La  legge  7 ottobre 1969, n. 742, reca: Sospensione
          dei   termini   processuali   nel  periodo  feriale  ed  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1969, n.
          281.