ART. 5.
                     (Garanzia giurisdizionale).

   1.  La  consegna  di un imputato o di un condannato all'estero non
puo'  essere  concessa  senza  la decisione favorevole della corte di
appello.
   2.  La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo
appartiene,  nell'ordine,  alla  corte  di  appello nel cui distretto
l'imputato  o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio
nel  momento  in  cui  il  provvedimento  e'  ricevuto dall'autorita'
giudiziaria.
   3. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del comma
2, e' competente la corte di appello di Roma.
   4. Quando uno stesso fatto e' oggetto di mandati di arresto emessi
contestualmente   dall'autorita'  giudiziaria  di  uno  Stato  membro
dell'Unione  europea  a  carico  di  piu'  persone e non e' possibile
determinare  la  competenza  ai  sensi  del comma 2, e' competente la
corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o
il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale
modo  non e' possibile determinare la competenza, la corte di appello
di Roma.
   5.  Nel  caso  in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia
giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla
consegna  appartiene  alla  corte  di appello del distretto in cui e'
avvenuto l'arresto.