Art. 11.

Disciplina  sanzionatoria  per  le violazioni previste all'articolo 4
                           del regolamento

  1.  Chiunque,  nella  prima  fase  di immissione in commercio di un
prodotto  contenente  OGM  o  da  essi  costituito, comprese le merci
sfuse,  o  nelle fasi successive dell'immissione in commercio di tali
prodotti, non assicura la trasmissione per iscritto all'operatore che
riceve   il  prodotto  delle  informazioni  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo  1,  lettere  a)  e  b),  del regolamento, e' punito con la
sanzione   amministrativa   pecuniaria  da  euro  diecimila  ad  euro
sessantamila.  Nel  caso  dei prodotti contenenti miscele di OGM o da
esse costituiti, destinati all'uso diretto ed esclusivo come alimento
o  mangime,  o  destinati alla trasformazione, le informazioni di cui
all'articolo  4,  paragrafo  1,  lettera b), del regolamento, possono
essere   sostituite   dalla   dichiarazione,  corredata  dall'elenco,
prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento medesimo.
  2.  Chiunque, operando in qualunque fase della catena di produzione
e  di distribuzione dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti,
in  qualita' di soggetto che immette in commercio o riceve gli stessi
prodotti,  ad  esclusione  del  consumatore  finale, non predispone i
sistemi   e  le  procedure  standardizzate  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo   4,   del   regolamento,   e'   punito   con  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria da euro ottomila ad euro cinquantamila. La
disposizione  non  si applica nelle ipotesi ed alle condizioni di cui
all'articolo 6 del regolamento.
  3.  Chiunque  viola le disposizioni in materia di etichettatura dei
prodotti  contenenti OGM o da essi costituiti, di cui all'articolo 4,
paragrafo   6,   del   regolamento,   e'   punito   con  la  sanzione
amministrativa   pecuniaria   da   euro  settemilaottocento  ad  euro
quarantaseimilacinquecento.
  4.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle
ipotesi  di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce
di OGM indicate all'articolo 4, paragrafi 7 e 8, del regolamento.
 
          Nota all'art. 11:
              -  Per il regolamento (CE) n. 1830/2003, vedi note alle
          premesse.