Art. 12. Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 5 del regolamento 1. Chiunque immette in commercio un prodotto per alimenti o mangimi ottenuto da OGM, senza assicurare la trasmissione per iscritto all'operatore che lo riceve delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro sessantamila. 2. Chiunque, operando in qualunque fase della catena di produzione e di distribuzione dei prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM, in qualita' di soggetto che immette in commercio o riceve gli stessi prodotti o mangimi, ad esclusione del consumatore finale, non predispone i sistemi e le procedure standardizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottomila ad euro cinquantamila. La disposizione non si applica nelle ipotesi ed alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce di OGM in prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM indicate all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento.