Art. 12.

Disciplina  sanzionatoria  per  le violazioni previste all'articolo 5
                           del regolamento

  1. Chiunque immette in commercio un prodotto per alimenti o mangimi
ottenuto  da  OGM,  senza  assicurare  la  trasmissione  per iscritto
all'operatore che lo riceve delle informazioni di cui all'articolo 5,
paragrafo   1,   del   regolamento,   e'   punito   con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro sessantamila.
  2.  Chiunque, operando in qualunque fase della catena di produzione
e  di  distribuzione  dei prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da
OGM,  in  qualita'  di soggetto che immette in commercio o riceve gli
stessi  prodotti o mangimi, ad esclusione del consumatore finale, non
predispone   i   sistemi   e   le  procedure  standardizzate  di  cui
all'articolo  5,  paragrafo  2,  del  regolamento,  e'  punito con la
sanzione   amministrativa   pecuniaria   da  euro  ottomila  ad  euro
cinquantamila.  La  disposizione non si applica nelle ipotesi ed alle
condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento.
  3.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle
ipotesi  di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce
di  OGM  in  prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM indicate
all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento.