Art. 13.

                        Autorita' competente

  1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
provvede,  nell'ambito  delle attivita' previste dalle norme vigenti,
all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie previste
dagli  articoli 2,  3,  5  e  6  nei casi di violazioni relative alle
fattispecie  di  cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), ed
all'articolo  15,  paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE)
n.  1829 del 2003. Provvede, altresi', all'irrogazione delle sanzioni
previste dall'articolo 11, commi 1 e 2.
  2.  Le  regioni  e  le province autonome provvedono all'irrogazione
delle  altre sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
decreto  legislativo  nei  casi  di violazioni relative ad alimenti e
mangimi  immessi  in  commercio,  cosi'  come  definiti dalla vigente
legislazione comunitaria.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 21 marzo 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Nota all'art. 13:
              -  Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle
          premesse.