Art. 13. Autorita' competente 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, nell'ambito delle attivita' previste dalle norme vigenti, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 2, 3, 5 e 6 nei casi di violazioni relative alle fattispecie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), ed all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829 del 2003. Provvede, altresi', all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, commi 1 e 2. 2. Le regioni e le province autonome provvedono all'irrogazione delle altre sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo nei casi di violazioni relative ad alimenti e mangimi immessi in commercio, cosi' come definiti dalla vigente legislazione comunitaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 marzo 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Castelli, Ministro della giustizia Sirchia, Ministro della salute Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 13: - Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.