Art. 2.

Disciplina  sanzionatoria per le violazioni previste agli articoli 4,
                    7, 9, 10 e 11 del regolamento

  1. Chiunque immette in commercio un OGM destinato all'alimentazione
umana  o  un  alimento  di  cui  all'articolo  3,  paragrafo  1,  del
regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata l'autorizzazione
ai  sensi  della  sezione  I del capo II del regolamento medesimo, e'
punito  con  l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad
euro cinquantunomilasettecento.
  2.  Se  l'immissione in commercio avviene dopo che l'autorizzazione
e' stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica l'arresto da uno a
tre anni o l'ammenda fino ad euro sessantamila.
  3. Chiunque, dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in
commercio  di  un  OGM  destinato  all'alimentazione  umana  o  di un
alimento  di  cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senza
che  sia stata presentata, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento,
la domanda di rinnovo dell'autorizzazione, continua, dopo la scadenza
della  stessa,  ad  immettere  sul mercato l'OGM o l'alimento, ovvero
continua  ad  immettere  sul  mercato  l'OGM o l'alimento dopo che il
rinnovo  dell'autorizzazione  e' stato rifiutato, revocato o sospeso,
e' punito, nel primo caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo
caso, con le pene di cui al comma 2.
  4. Chiunque immette in commercio un OGM destinato all'alimentazione
umana  o  un  alimento  di  cui  all'articolo  3,  paragrafo  1,  del
regolamento,   senza   rispettare  le  condizioni  o  le  restrizioni
stabilite  nell'autorizzazione  o nel rinnovo dell'autorizzazione, e'
punito   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da  euro
settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
  5.  Chi,  dopo  l'immissione  in  commercio  di  un  OGM  destinato
all'alimentazione  umana  o  di  un  alimento  di cui all'articolo 3,
paragrafo   1,   del   regolamento,   non  effettua  il  monitoraggio
eventualmente   imposto  dall'autorizzazione,  o  non  presenta  alla
Commissione   le   relative   relazioni,   alle  condizioni  indicate
nell'autorizzazione    medesima,    e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa   pecuniaria   da   euro  settemilaottocento  ad  euro
venticinquemilanovecento.
  6.  Chi,  dopo l'ottenimento della autorizzazione all'immissione in
commercio  di  un  OGM  destinato  all'alimentazione  umana  o  di un
alimento  di  cui  all'articolo 3,  paragrafo  1,  del  regolamento e
l'immissione   in   commercio   degli  stessi,  disponendo  di  nuove
informazioni  scientifiche  o tecniche suscettibili di influire sulla
valutazione  della  sicurezza  nell'uso  dei  medesimi,  non  informa
immediatamente   la   Commissione,   e'   punito   con   la  sanzione
amministrativa   pecuniaria   da   euro  settemilaottocento  ad  euro
quarantaseimilacinquecento.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle
          premesse.