Art. 3.

Disciplina  sanzionatoria  per  le violazioni previste all'articolo 8
                           del regolamento

  1.   Chiunque   non   ottempera  al  provvedimento  adottato  dalla
Commissione  ai  sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento,
che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali
derivati,  e'  punito  con  l'arresto  da  sei  mesi a tre anni o con
l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.
  2.   Chiunque   mantiene  sul  mercato  un  alimento  geneticamente
modificato  rientrante  nel campo di applicazione della sezione I del
capo  II  del  regolamento,  dopo  che la domanda presentata ai sensi
dell'articolo  8,  paragrafo  4,  del  regolamento medesimo, e' stata
rigettata,  e' punito con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda
fino ad euro sessantamila.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle
          premesse.