Art. 3. Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 8 del regolamento 1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali derivati, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento. 2. Chiunque mantiene sul mercato un alimento geneticamente modificato rientrante nel campo di applicazione della sezione I del capo II del regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento medesimo, e' stata rigettata, e' punito con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda fino ad euro sessantamila.
Nota all'art. 3: - Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.