Art. 4. Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 13 del regolamento 1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del diritto interno in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, chiunque immette in commercio un alimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, destinato in quanto tale al consumatore finale od ai fornitori di alimenti per collettivita', senza rispettare i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli alimenti che contengono materiale che contiene OGM, o e' costituito da OGM o e' prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 per cento degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento, purche' tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Al fine di stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.
Nota all'art. 4: - Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.