Art. 4.

Disciplina  sanzionatoria  per le violazioni previste all'articolo 13
                           del regolamento

  1.  Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del
diritto  interno in materia di etichettatura dei prodotti alimentari,
chiunque  immette  in  commercio  un alimento di cui all'articolo 12,
paragrafo 1, del regolamento, destinato in quanto tale al consumatore
finale   od   ai  fornitori  di  alimenti  per  collettivita',  senza
rispettare   i   requisiti   in   materia  di  etichettatura  di  cui
all'articolo   13   del   regolamento,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa   pecuniaria   da   euro  settemilaottocento  ad  euro
quarantaseimilacinquecento.
  2.  La  disposizione di cui al comma 1 non si applica agli alimenti
che  contengono  materiale che contiene OGM, o e' costituito da OGM o
e'  prodotto  a  partire da OGM presenti in proporzione non superiore
allo   0,9   per   cento  degli  ingredienti  alimentari  considerati
individualmente  o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente,
o  in  proporzione  non  superiore  alla  minor  soglia eventualmente
stabilita  ai  sensi  dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento,
purche'  tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Al
fine  di stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o
tecnicamente  inevitabile,  gli  operatori  devono essere in grado di
dimostrare di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la
presenza.
 
          Nota all'art. 4:
              -  Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle
          premesse.