Art. 5.

Disciplina  sanzionatoria per le violazioni previste agli articoli 6,
                   19, 21, 22 e 23 del regolamento

  1.  Chiunque  immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato
all'alimentazione  degli animali o un mangime di cui all'articolo 15,
paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata
l'autorizzazione   ai   sensi  della  sezione  I  del  capo  III  del
regolamento  medesimo, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni
o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.
  2.  Se  l'immissione in commercio avviene dopo che l'autorizzazione
e' stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica l'arresto da uno a
tre anni o l'ammenda fino ad euro sessantamila.
  3. Chiunque, dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in
commercio di un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un
mangime  di  cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza
che  sia stata presentata, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento,
la domanda di rinnovo dell'autorizzazione, continua, dopo la scadenza
della stessa, ad immettere sul mercato, ad usare o modificare l'OGM o
il  mangime,  ovvero  continua ad immettere sul mercato, ad usare o a
modificare l'OGM o il mangime dopo che il rinnovo dell'autorizzazione
e'  stato  rifiutato,  revocato o sospeso, e' punito, nel primo caso,
con  le  pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui
al comma 2.
  4.  Chiunque  immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato
all'alimentazione  degli animali o un mangime di cui all'articolo 15,
paragrafo  1,  del  regolamento,  senza rispettare le condizioni o le
restrizioni    stabilite    nell'autorizzazione    o    nel   rinnovo
dell'autorizzazione,   e'   punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria      da      euro      settemilaottocento      ad     euro
quarantaseimilacinquecento.
  5.  Chi,  dopo  l'immissione  in  commercio  di  un  OGM  destinato
all'alimentazione  degli  animali o di un mangime di cui all'articolo
15,  paragrafo  1,  del  regolamento,  non  effettua  il monitoraggio
eventualmente   imposto  dall'autorizzazione,  o  non  presenta  alla
Commissione   le   relative   relazioni,   alle  condizioni  indicate
nell'autorizzazione    medesima,    e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa   pecuniaria   da   euro  settemilaottocento  ad  euro
venticinquemilanovecento.
  6.  Chi,  dopo  l'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in
commercio di un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un
mangime  di  cui  all'articolo  15,  paragrafo  1,  del regolamento e
l'immissione   in   commercio   degli  stessi,  disponendo  di  nuove
informazioni  scientifiche  o tecniche suscettibili di influire sulla
valutazione  della  sicurezza  nell'uso  dei  medesimi,  non  informa
immediatamente   la   Commissione,   e'   punito   con   la  sanzione
amministrativa   pecuniaria   da   euro  settemilaottocento  ad  euro
quarantaseimilacinquecento.
 
          Nota all'art. 5:
              -  Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle
          premesse.