Art. 7.

Disciplina  sanzionatoria  per le violazioni previste all'articolo 25
                           del regolamento

  1.  Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del
diritto  interno  in  materia  di etichettatura dei mangimi, chiunque
immette  sul  mercato un mangime di cui all'articolo 24, paragrafo 1,
del   regolamento,   senza  rispettare  i  requisiti  in  materia  di
etichettatura  di  cui all'articolo 25 del regolamento, e' punito con
la  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad
euro quarantaseimilacinquecento.
  2.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai mangimi che
contengono  materiale  che  contiene OGM, o e' costituito da OGM o e'
prodotto  a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo
0,9  per  cento  per  mangime  e  per  ciascun mangime di cui esso e'
composto   o   in   proporzione   non  superiore  alla  minor  soglia
eventualmente  stabilita  ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del
regolamento,  purche'  tale  presenza  sia accidentale o tecnicamente
inevitabile.  Al  fine  di stabilire se la presenza di tale materiale
sia  accidentale  o  tecnicamente  inevitabile,  gli operatori devono
essere  in  grado  di  dimostrare  di  avere  preso  tutte  le misure
appropriate per evitarne la presenza.