Art. 8.

Relazione  con  gli  articoli 30,  comma  2  e  35,  comma  10  e con
     l'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224

  1.  Le  disposizioni degli articoli 30, comma 2 e 35, comma 10, del
decreto  legislativo  n. 224 del 2003, si applicano anche nel caso di
coltivazione di OGM autorizzati ai sensi del regolamento.
  2. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 2, 3, 5 e 6,
le  disposizioni  dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 224 del
2003  si applicano anche nel caso di danni provocati dalla immissione
in commercio di OGM destinati all'alimentazione umana o degli animali
o  di  alimenti  o  mangimi  che contengono o sono costituiti da OGM,
rientranti nel campo di applicazione del regolamento.
 
          Nota all'art. 8:
              -  Gli  articoli 30, commi 1 e 2, 35 comma 10 e 36, del
          citato d.lgs. n. 224 del 2003, cosi' recitano:
              «Art.  30. (Pubblici registri). - 1. Presso l'autorita'
          nazionale competente e' istituito, senza oneri aggiuntivi a
          carico  del  bilancio  dello  Stato,  un  pubblico registro
          informatico  dove sono annotate le localizzazioni degli OGM
          emessi  in  virtu' del Titolo II. Sono, altresi', istituiti
          presso   le   regioni   e  le  province  autonome  registri
          informatici  su  cui  sono annotate le localizzazioni degli
          OGM  coltivati in virtu' del Titolo III, per consentire, in
          particolare,  il controllo del monitoraggio degli eventuali
          effetti  di  tali OGM sull'ambiente, ai sensi dell'art. 21,
          comma   3,   lettera  g),  e  dell'art.  22,  comma  1.  Le
          informazioni  annotate su tali registri sono immediatamente
          rese   pubbliche   e  l'accesso  ai  registri  deve  essere
          facilmente garantito al pubblico.
              2.   Chiunque  coltiva  OGM  comunica  alle  regioni  e
          province autonome competenti per territorio, entro quindici
          giorni  dalla  messa  in  coltura,  la localizzazione delle
          coltivazioni  e  conserva  per  dieci  anni le informazioni
          relative agli OGM coltivati ed alla loro localizzazione.».
              «10.  Chiunque,  nell'ipotesi  prevista  dall'art.  30,
          comma 2, non comunica alle regioni e alle province autonome
          competenti  per  territorio,  entro  quindici  giorni dalla
          messa  in  coltura,  la  localizzazione  delle coltivazioni
          degli  OGM  o  non  conserva per dieci anni le informazioni
          relative  agli  OGM  coltivati ed alla localizzazione delle
          coltivazioni,  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa
          pecuniaria da euro 6.000 a euro 12.000.».
              «Art.  36.  (Sanzioni  per  danni provocati alla salute
          umana  e  all'ambiente,  bonifica e ripristino ambientale e
          risarcimento  del  danno  ambientale).  - 1. Fatte salve le
          disposizioni  previste  negli articoli 34 e 35 e sempre che
          il   fatto   non   costituisca   piu'   grave  reato,  chi,
          nell'effettuazione di un'emissione deliberata nell'ambiente
          di  un  OGM  ovvero  nell'immissione sul mercato di un OGM,
          cagiona  pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di
          degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali
          biotiche  o  abiotiche  e'  punito con l'arresto sino a tre
          anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.
              2.  Chiunque,  con  il proprio comportamento omissivo o
          commissivo,  in  violazione delle disposizioni del presente
          decreto,   provoca  un  danno  alle  acque,  al  suolo,  al
          sottosuolo   od   alle  altre  risorse  ambientali,  ovvero
          determina  un  pericolo concreto ed attuale di inquinamento
          ambientale,  e'  tenuto  a  procedere  a proprie spese agli
          interventi   di  messa  in  sicurezza,  di  bonifica  e  di
          ripristino   ambientale   delle  aree  inquinate:  e  degli
          impianti  dai  quali  e' derivato il danno ovvero deriva il
          pericolo   di'   inquinamento,   ai   sensi  e  secondo  il
          procedimento  di  cui  all'art.  17 del decreto legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22.
              3.  Ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.
          349,  e' fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento
          del  danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino
          ambientale di cui al comma 2.
              4.  Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile una precisa
          quantificazione  del  danno di cui al comma 3, lo stesso si
          presume,  salvo prova contraria, di ammontare non inferiore
          alla   somma   corrispondente   alla   sanzione  pecuniaria
          amministrativa  ovvero  alla  sanzione  penale, in concreto
          applicata.  Nel  caso  in  cui  sia stata irrogata una pena
          detentiva,  solo al fine della quantificazione del danno di
          cui  al  presente  comma,  il ragguaglio fra la stessa e la
          pena pecuniaria ha luogo calcolando duecentosei euro per un
          giorno di pena detentiva.
              5.  In  caso  di  condanna  penale  o di emanazione del
          provvedimento  di  cui all'art. 444 del codice di procedura
          penale,  la  cancelleria  del  giudice  che  ha  emanato il
          provvedimento  trasmette  copia  dello  stesso al Ministero
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio. Gli enti di
          cui  al  comma  1  dell'art.  56  del  decreto  legislativo
          11 maggio  1999.  n.  152, come modificato dall'art. 22 del
          decreto   legislativo   18 agosto   2000,   n.  258,  danno
          prontamente notizia dell'avvenuta erogazione delle sanzioni
          amministrative  al  Ministero  dell'ambiente e della tutela
          del territorio, al fine del recupero del danno ambientale.
              6.  Chiunque  non ottempera alle prescrizioni di cui al
          comma  2  e'  punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e
          con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 25.900.».