Art. 9.

Disposizione   transitoria   in   caso   di  presenza  accidentale  o
tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che e'
      stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole.

  1.  Per  un  periodo  di  tre  anni  dalla data di applicazione del
regolamento, e sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo
47,  paragrafi  1  e 2 dello stesso, la presenza negli alimenti o nei
mangimi  di materiale che contiene OGM od e' costituito o derivato da
OGM in proporzione non superiore allo 0,5 per cento, o in proporzione
non  superiore  alla  minor  soglia  eventualmente stabilita ai sensi
dell'articolo  47,  paragrafo  3,  del  regolamento,  non costituisce
violazione degli articoli 2 e 5.
 
          Nota all'art. 9:
              -  Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle
          premesse.