Art. 9. Disposizione transitoria in caso di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che e' stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole. 1. Per un periodo di tre anni dalla data di applicazione del regolamento, e sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafi 1 e 2 dello stesso, la presenza negli alimenti o nei mangimi di materiale che contiene OGM od e' costituito o derivato da OGM in proporzione non superiore allo 0,5 per cento, o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, non costituisce violazione degli articoli 2 e 5.
Nota all'art. 9: - Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.