Art. 7.
           Istituzione del registro dei giardini zoologici

  1.  E'  istituito  presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  senza  oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato,  un  registro dei giardini zoologici titolari della licenza di
cui all'articolo 4.
  2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
trasmette alla Commissione europea il registro di cui al comma 1 e le
relative variazioni.