Art. 3. 
 
           Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti 
 
  1. Ai fini di cui agli  articoli  1  e  2,  e  nel  rispetto  delle
disposizioni  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.   196,
l'anagrafe   nazionale   degli   studenti   presso    il    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'   e   della   ricerca   opera   il
trattamento  dei  dati  sui  percorsi  scolastici,  formativi  e   in
apprendistato dei singoli studenti a partire  dal  primo  anno  della
scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali  del
medesimo Ministero. 
  2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo,  gia'  costituite
ai sensi dell'articolo 68 della legge  17  maggio  1999,  n.  144,  e
successive modificazioni,  sono  trasformate  in  anagrafi  regionali
degli studenti,  che  contengono  i  dati  sui  percorsi  scolastici,
formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo
anno della scuola primaria. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con
le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione  a  quanto
previsto dagli articoli 4  e  5  del  presente  decreto,  nonche'  il
coordinamento con le funzioni  svolte  dalle  Province  attraverso  i
servizi per l'impiego in  materia  di  orientamento,  informazione  e
tutorato. 
  4.  Con  apposito  accordo  tra   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al  decreto
legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  e'  assicurata  l'integrazione
delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema  nazionale  delle
anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a: 
    a) definire gli  standard  tecnici  per  lo  scambio  dei  flussi
informativi; 
    b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi; 
    c)  definire  l'insieme  delle  informazioni  che  permettano  la
tracciabilita'  dei  percorsi  scolastici  e  formativi  dei  singoli
studenti. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  reca:
          «Codice in materia di protezione dei dati personali». 
              - Per il testo dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999,
          n. 144, si vedano le note all'art. 1.