Art. 4.

  Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
  di  concerto  con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione
di  piani  di  intervento  per  l'orientamento,  la prevenzione ed il
recupero   degli   abbandoni,   al   fine   di  assicurare  la  piena
realizzazione  del  diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione,
nel  rispetto  delle  competenze  attribuite alla regione e agli enti
locali  per  tali  attivita'  e  per  la  programmazione  dei servizi
scolastici e formativi.
  2.  Nell'ambito  della  programmazione regionale e nel rispetto del
quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo
grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema
educativo  di  istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi
territoriali   previste   dalle   regioni   stesse,   iniziative   di
orientamento  e  azioni  formative volte a garantire il conseguimento
del  titolo  conclusivo  del  primo  ciclo  di  istruzione,  anche ad
integrazione con altri sistemi.