Art. 5.

      Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

  1.   Responsabili  dell'adempimento  del  dovere  di  istruzione  e
formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo
ne  facciano  le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni
scolastiche o formative.
  2.  Alla  vigilanza  sull'adempimento  del  dovere  di istruzione e
formazione,  anche  sulla  base dei dati forniti dalle anagrafi degli
studenti  di  cui  all'articolo  3,  cosi' come previsto dal presente
decreto, provvedono:
    a)  il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti
al predetto dovere;
    b)  il  dirigente  dell'istituzione  scolastica o il responsabile
dell'istituzione  formativa  presso  la  quale  sono  iscritti ovvero
abbiano   fatto  richiesta  di  iscrizione  gli  studenti  tenuti  ad
assolvere al predetto dovere;
    c)  la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione
alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
    d)  i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di
cui  all'articolo  48  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,   i   giovani   tenuti   all'assolvimento   del   diritto-dovere
all'istruzione  e alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui
al  comma  4,  lettera  f),  del  predetto  articolo,  e  i  soggetti
competenti  allo  svolgimento  delle funzioni ispettive in materia di
previdenza  sociale  e  di  lavoro,  di cui al decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.
  3.  In  caso  di  mancato  adempimento  del  dovere di istruzione e
formazione  si  applicano  a  carico  dei  responsabili  le  sanzioni
relative  al  mancato  assolvimento  dell'obbligo scolastico previsto
dalle norme previgenti.
 
          Note all'art. 5:
              -  Per  il  testo  dell'art. 48 del decreto legislativo
          10 settembre 2003, n. 276, si vedano le note all'art. 1.
              -  Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, reca:
          «Razionalizzazione  delle  funzioni ispettive in materia di
          previdenza  sociale  e di lavoro, a norma dell'art. 8 della
          legge 14 febbraio 2003, n. 30».