Art. 6.

Gradualita' dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla
                             formazione

  1.  In  attesa  dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al
secondo   ciclo   di   istruzione   e   di  istruzione  e  formazione
professionale,  dall'anno  scolastico  2005-2006,  l'iscrizione  e la
frequenza  gratuite  di  cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i
primi  due  anni  degli  istituti  secondari superiori e dei percorsi
sperimentali  di  istruzione  e  formazione professionale, realizzati
sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno
2003.
  2.  Alla  completa  attuazione  del diritto-dovere all'istruzione e
formazione,  come  previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i
decreti  attuativi  dell'articolo  2,  comma  1, lettere g), h) e i),
della  legge  28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1
della  stessa  legge,  nel  rispetto  delle  modalita'  di  copertura
finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.
  3.  Fino  alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto
al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68, comma 4, della legge
17  maggio  1999,  n. 144, e successive modificazioni, che si intende
riferito  all'obbligo  formativo  come ridefinito dall'articolo 1 del
presente decreto.
  4.   Al   fine   di   sostenere   l'attuazione  del  diritto-dovere
all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui al comma
1,  le  risorse  statali  destinate  annualmente  a  tale  scopo sono
attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata,
tenendo  anche  conto  dell'incremento  delle  iscrizioni ai predetti
percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.
  5.   In   attesa   della  definizione  dei  livelli  essenziali  di
prestazione,  di  cui  all'articolo 1, comma 3, le strutture sedi dei
percorsi  di  istruzione e formazione professionale di cui al comma 1
sono  accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di  Bolzano,  sulla  base di quanto previsto dal decreto del Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  25  maggio  2001, n. 166,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001.
 
          Note all'art. 6:
              -  Per  il testo dell'art. 2, comma 1, lettere g), h) e
          i)  della  legge 28 marzo 2003, n. 53, si vedano le note al
          preambolo.
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 1 e 7, comma 8
          della legge 28 marzo 2003, n. 53:
              «Art.   1   (Delega   in   materia  di  norme  generali
          sull'istruzione  e  di livelli essenziali delle prestazioni
          in  materia di istruzione e di formazione professionale). -
          1.  Al  fine  di  favorire  la crescita e la valorizzazione
          della  persona  umana,  nel  rispetto  dei  ritmi dell'eta'
          evolutiva,  delle differenze e dell'identita' di ciascuno e
          delle  scelte  educative  della  famiglia, nel quadro della
          cooperazione  tra  scuola  e  genitori,  in coerenza con il
          principio  di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche e
          secondo  i  principi sanciti dalla Costituzione, il Governo
          e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto
          delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
          province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
          soggetti  istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni
          scolastiche,   uno   o  piu'  decreti  legislativi  per  la
          definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e dei
          livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di
          istruzione e di istruzione e formazione professionale.
              2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art.
          4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
          proposta  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  con il Ministro per la funzione pubblica e
          con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali,
          sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
          delle  competenti  Commissioni  della Camera dei deputati e
          del  Senato  della  Repubblica  da  rendere  entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi;
          decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
          comunque  adottati.  I decreti  legislativi  in  materia di
          istruzione  e formazione professionale sono adottati previa
          intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto
          legislativo n. 281 del 1997.
              3.  Per la realizzazione delle finalita' della presente
          legge,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  predispone, entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  medesima,  un  piano
          programmatico   di  interventi  finanziari,  da  sottoporre
          all'approvazione  del Consiglio dei Ministri, previa intesa
          con  la  Conferenza  unificata  di  cui  al  citato decreto
          legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
                a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi
          connessi  con  la  loro  attuazione  e con lo sviluppo e la
          valorizzazione     dell'autonomia     delle     istituzioni
          scolastiche;
                b) dell'istituzione   del   Servizio   nazionale   di
          valutazione del sistema scolastico;
                c) dello  sviluppo  delle  tecnologie  multimediali e
          della  alfabetizzazione  nelle tecnologie informatiche, nel
          pieno  rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni
          informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine
          di   incoraggiare   e   sviluppare   le   doti  creative  e
          collaborative degli studenti;
                d) dello  sviluppo  dell'attivita'  motoria  e  delle
          competenze ludico-sportive degli studenti;
                e) della  valorizzazione  professionale del personale
          docente;
                f) delle iniziative di formazione iniziale e continua
          del personale;
                g) del   concorso   al   rimborso   delle   spese  di
          autoaggiornamento sostenute dai docenti;
                h) della  valorizzazione  professionale del personale
          amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
                i) degli   interventi   di   orientamento  contro  la
          dispersione  scolastica  e  per assicurare la realizzazione
          del diritto-dovere di istruzione e formazione;
                l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
          formazione  tecnica  superiore  e  per  l'educazione  degli
          adulti;
                m) degli interventi di adeguamento delle strutture di
          edilizia scolastica.
              4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei
          decreti  legislativi di cui al presente articolo e all'art.
          4,  possono  essere  adottate, con il rispetto dei medesimi
          criteri  e  principi  direttivi  e con le stesse procedure,
          entro  diciotto  mesi  dalla  data  della  loro  entrata in
          vigore.».
              «8.  I  decreti  legislativi  di  cui al comma 7 la cui
          attuazione  determini nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica  sono  emanati solo successivamente all'entrata in
          vigore   di   provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le
          occorrenti risorse finanziarie.».
              -  Per  il  testo  dell'art.  68,  comma  4 della legge
          17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note all'art. 1.