Art. 8. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Nota all'art. 8: - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».