Art. 10.
                      Equivalenze ed esenzioni

  1.  Eventuali  proposte  per l'applicazione di standard alternativi
che  sono ritenuti equivalenti ai requisiti del presente regolamento,
devono  essere  sottoposte  all'approvazione dell'Amministrazione. E'
possibile   raggiungere   l'equivalenza   includendo  requisiti  piu'
restrittivi  per  compensare eventuali carenze e raggiungere cosi' lo
standard di sicurezza complessivo.
  2.     Le     esenzioni     possono    essere    rilasciate    solo
dall'Amministrazione.   Le   richieste   d'esenzione   devono  essere
inoltrate all'Amministrazione e supportate da elementi tecnici che ne
giustifichino l'eventuale rilascio.
  3.  Nel caso in cui una nave esistente non soddisfi gli standard di
sicurezza del presente regolamento per una particolare caratteristica
e   sia   possibile   dimostrare  che  la  conformita'  non  e',  ne'
ragionevole,   ne'   fattibile,   eventuali   proposte  di  soluzioni
alternative     devono     essere     sottoposte     all'approvazione
dell'Amministrazione.       Nell'esaminare       casi      specifici,
l'Amministrazione  dovra'  tenere  conto delle precedenti prestazioni
della  nave  e di qualsiasi altro fattore giudicato rilevante ai fini
dello standard di sicurezza da raggiungere.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 4 aprile 2005
                                                 Il Ministro: Lunardi

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2005

  Ufficio  di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio 327