Art. 10. Equivalenze ed esenzioni 1. Eventuali proposte per l'applicazione di standard alternativi che sono ritenuti equivalenti ai requisiti del presente regolamento, devono essere sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione. E' possibile raggiungere l'equivalenza includendo requisiti piu' restrittivi per compensare eventuali carenze e raggiungere cosi' lo standard di sicurezza complessivo. 2. Le esenzioni possono essere rilasciate solo dall'Amministrazione. Le richieste d'esenzione devono essere inoltrate all'Amministrazione e supportate da elementi tecnici che ne giustifichino l'eventuale rilascio. 3. Nel caso in cui una nave esistente non soddisfi gli standard di sicurezza del presente regolamento per una particolare caratteristica e sia possibile dimostrare che la conformita' non e', ne' ragionevole, ne' fattibile, eventuali proposte di soluzioni alternative devono essere sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione. Nell'esaminare casi specifici, l'Amministrazione dovra' tenere conto delle precedenti prestazioni della nave e di qualsiasi altro fattore giudicato rilevante ai fini dello standard di sicurezza da raggiungere. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 aprile 2005 Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2005 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio 327