Art. 2.
                     Denominazioni e definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a.   «Amministrazione»:  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
    b. «Armatore»: indica l'armatore registrato o l'armatore o agente
dell'armatore registrato o l'armatore ipso facto, a seconda dei casi;
    c.  «Autorita'  marittime»:  organi  periferici  secondo funzioni
delegate   con   direttive  del  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie  di  porto  ovvero  gli uffici locali in conformita' alle
attribuzioni  loro  conferite  dall'articolo  17  del  regio  decreto
30 marzo  1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del
codice della navigazione;
    d.  «Certificato  di  classe»:  il  documento  rilasciato  da una
societa'  di  classificazione  che  attesti l'idoneita' strutturale e
meccanica  delle navi a determinati impieghi o servizi in conformita'
alle norme ed ai regolamenti da essa fissati e resi pubblici;
    e.  «Codice  IMO  International  Life-Saving  Appliances  (LSA)»:
indica  il  codice  per  le  sistemazioni  dei  mezzi  di salvataggio
contenuto    nella    risoluzione    dell'Organizzazione    Marittima
Internazionale IMO MSC.48 (66) del 4 giugno 1996;
    f.   «Convenzioni  internazionali»:  le  convenzioni  di  seguito
indicate,  unitamente  ai  protocolli,  ai  successivi  emendamenti e
relativi  codici  obbligatori, in vigore al momento dell'applicazione
delle disposizioni che rinviano alle suddette convenzioni:
      1) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana  in mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con
legge 23 maggio 1980, n. 313;
      2)   la   Convenzione   internazionale   per   la   prevenzione
dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel
1973,  emendata  con  il  protocollo  del 1978 e ratificata con legge
29 settembre 1980, n. 662;
      3) la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico
(LL66),  resa  esecutiva  in  Italia con decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;
    g.  «Equipaggio»:  indica  le  persone  impiegate  o impegnate in
qualsiasi  compito  a  bordo della nave, ed include qualsiasi persona
assunta  direttamente,  sia  da un armatore sia tramite un'agenzia di
armamento,  il  cui  luogo  di lavoro abituale e' a bordo della nave,
compreso  il  comandante, gli ufficiali, i membri dell'equipaggio, ed
il personale addetto al catering, e ai servizi di sala e alberghieri;
    h.  «Nave a vela» indica una nave progettata per la navigazione a
vela  come  mezzo  di propulsione principale. Dovra' essere dotata di
almeno un mezzo di propulsione alternativo;
    i.   «Nave  in  disarmo»  e'  la  condizione  in  cui  l'impianto
principale  di  propulsione,  le caldaie e gli impianti ausiliari non
funzionano per mancanza di alimentazione;
    j. «Nave esistente»: una nave che non sia una nave nuova;
    k.  «Nave  nuova»: una nave la cui chiglia sia stata impostata, o
che  si  trovi  a  un equivalente stadio di avanzamento, alla data di
emanazione  del  presente  decreto o successivamente. Per equivalente
stadio di avanzamento si intende lo stadio in cui:
      1.  ha  inizio  la  costruzione  identificabile  con  una  nave
specifica;
      2.   ha   avuto   inizio,   per  quella  determinata  nave,  la
sistemazione in posto di almeno dieci tonnellate o dell'uno per cento
della  massa  stimata  di tutto il materiale strutturale dello scafo,
assumendo il minore di questi due valori;
    l.  «Organismo  tecnico»:  l'organismo di cui all'articolo 11 del
decreto  legislativo  19 maggio 2000, n. 169 «Disposizioni correttive
ed  integrative  del  decreto  legislativo  30 agosto  1998,  n. 314,
recante attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e
visite  di  controllo  delle  navi  e  di attivita' conseguenti delle
amministrazioni  marittime,  a  norma dell'articolo 1, comma 4, della
legge 24 aprile 1998, n. 128»;
    m. «Passeggero»: qualsiasi persona che non sia:
      1.  il  comandante,  ne'  un  membro dell'equipaggio, ne' altra
persona  impiegata  o  occupata  in qualsiasi qualita' a bordo di una
nave per i suoi servizi;
      2.  qualsiasi  persona  a bordo della nave, sia in virtu' di un
obbligo  imposto  al  comandante di trasportare naufraghi, persone in
pericolo o altre persone, o a causa di qualsiasi circostanza che, ne'
il  comandante,  ne'  l'armatore  o  eventuale noleggiatore, potevano
prevenire; e
      3. un bambino di eta' inferiore a un anno;
    n. «Persona» indica un individuo di eta' superiore ad un anno;
    o.  «Porto di rifugio»: un porto o un rifugio, di qualsiasi tipo,
che  consenta  l'ingresso  della  nave, nel rispetto delle condizioni
meteorologiche  prevalenti,  e che consenta la protezione dalla forza
degli elementi;
    p.   «Regolamento   dell'organismo   tecnico»:   norme   tecniche
predisposte dall'organismo tecnico di cui alla lettera k);
    q.  «Rifiuti»: qualsiasi tipo di rifiuto domestico, alimentare ed
operativo,  escluso  il  pesce  fresco e parti dello stesso, generato
durante  il  normale  funzionamento  della  nave e soggetto ad essere
smaltito  in  modo  continuo  o  periodico,  ad eccezione dei liquami
prodotti a bordo;
    r. «Unita' a motore»: un'unita' a motore descritta nel registro e
nel  certificato  di registro come tale, e che ha come un unico mezzo
di propulsione, uno o piu' gruppi motore;
    s.   «Unita'   da   diporto»:  indica  un'unita'  cosi'  definita
dall'Amministrazione  ai  sensi  dell'art.   1,  comma 3, della legge
11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modifiche;
 
          Note all'art. 2:
              -  L'art.  17  del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,
          recante:  «Approvazione  del  testo  definitivo  del codice
          della  navigazione», (Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n.
          93, Ediz. Spec.) cosi' recita:
              «Art.  17  (Attribuzioni  degli  uffici  locali).  - Il
          direttore  marittimo  esercita le attribuzioni conferitegli
          dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.
              Il  capo del compartimento, il capo del circondario e i
          capi  degli  altri  uffici  marittimi  dipendenti, oltre le
          attribuzioni  conferite  a  ciascuno  di  essi dal presente
          codice,  dalle  altre  leggi e dai regolamenti, esercitano,
          nell'ambito   delle  rispettive  circoscrizioni,  tutte  le
          attribuzioni  amministrative relative alla navigazione e al
          traffico   marittimo,   che   non   siano  specificatamente
          conferite a determinate autorita'.».
              -  La  legge 23 maggio 1980, n. 313, recante: «Adesione
          alla   convenzione   internazionale   del   1974   per   la
          salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta
          alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione»,
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n.
          190.
              -   La   legge  29 settembre  1980,  n.  662,  recante:
          «Ratifica  ed  esecuzione  della convenzione internazionale
          per  la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del
          protocollo   sull'intervento   in  alto  mare  in  caso  di
          inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
          con  annessi,  adottati  a  Londra  il 2 novembre 1973», e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  23 ottobre 1980, n.
          292.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
          1968,   n.  777,  recante:  «Esecuzione  della  convenzione
          internazionale  sulla  linea  di massimo carico, adottata a
          Londra  il  5  aprile  1966», e' pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1968, n. 176.
              -  L'art.  11 del decreto legislativo n. 169/2000 cosi'
          recita:
              «Art.  11 (Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616).
          -  L'ente  tecnico di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616,
          e' uno degli organismi affidati di cui all'art. 1, comma 1,
          lettera  c), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314,
          come  sostituito dall'art. 1 del presente decreto, indicato
          dall'armatore.».
              - Per il decreto legislativo n. 314/1998, si veda nelle
          note all'art. 1.
              -  La  direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre
          1994  relativa  alle  disposizioni ed alle norme comuni per
          gli  organi  che  effettuano  le  ispezioni  e le visite di
          controllo  delle  navi  e per le pertinenti attivita' delle
          amministrazioni  marittime  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 aprile 1999, n. L 110.
              -  L'art.  1,  comma  4, della legge 24 aprile 1998, n.
          128,  recante:  «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
          derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia  alle Comunita'
          europee   (Legge  comunitaria  1995-1997),  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  7 maggio
          1998, n. 104, cosi' recita:
              «4.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge, nel rispetto dei principi e criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi  del  comma  1  del  presente  articolo  e  ai  sensi
          dell'art. 17.».
              - Per  l'art.  1,  comma  3, della legge n. 50/1971, si
          veda nelle note all'art. 1.