Art. 2. Denominazioni e definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a. «Amministrazione»: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b. «Armatore»: indica l'armatore registrato o l'armatore o agente dell'armatore registrato o l'armatore ipso facto, a seconda dei casi; c. «Autorita' marittime»: organi periferici secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero gli uffici locali in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione; d. «Certificato di classe»: il documento rilasciato da una societa' di classificazione che attesti l'idoneita' strutturale e meccanica delle navi a determinati impieghi o servizi in conformita' alle norme ed ai regolamenti da essa fissati e resi pubblici; e. «Codice IMO International Life-Saving Appliances (LSA)»: indica il codice per le sistemazioni dei mezzi di salvataggio contenuto nella risoluzione dell'Organizzazione Marittima Internazionale IMO MSC.48 (66) del 4 giugno 1996; f. «Convenzioni internazionali»: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che rinviano alle suddette convenzioni: 1) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313; 2) la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662; 3) la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777; g. «Equipaggio»: indica le persone impiegate o impegnate in qualsiasi compito a bordo della nave, ed include qualsiasi persona assunta direttamente, sia da un armatore sia tramite un'agenzia di armamento, il cui luogo di lavoro abituale e' a bordo della nave, compreso il comandante, gli ufficiali, i membri dell'equipaggio, ed il personale addetto al catering, e ai servizi di sala e alberghieri; h. «Nave a vela» indica una nave progettata per la navigazione a vela come mezzo di propulsione principale. Dovra' essere dotata di almeno un mezzo di propulsione alternativo; i. «Nave in disarmo» e' la condizione in cui l'impianto principale di propulsione, le caldaie e gli impianti ausiliari non funzionano per mancanza di alimentazione; j. «Nave esistente»: una nave che non sia una nave nuova; k. «Nave nuova»: una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di avanzamento, alla data di emanazione del presente decreto o successivamente. Per equivalente stadio di avanzamento si intende lo stadio in cui: 1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica; 2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto di almeno dieci tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale dello scafo, assumendo il minore di questi due valori; l. «Organismo tecnico»: l'organismo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169 «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attivita' conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128»; m. «Passeggero»: qualsiasi persona che non sia: 1. il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi; 2. qualsiasi persona a bordo della nave, sia in virtu' di un obbligo imposto al comandante di trasportare naufraghi, persone in pericolo o altre persone, o a causa di qualsiasi circostanza che, ne' il comandante, ne' l'armatore o eventuale noleggiatore, potevano prevenire; e 3. un bambino di eta' inferiore a un anno; n. «Persona» indica un individuo di eta' superiore ad un anno; o. «Porto di rifugio»: un porto o un rifugio, di qualsiasi tipo, che consenta l'ingresso della nave, nel rispetto delle condizioni meteorologiche prevalenti, e che consenta la protezione dalla forza degli elementi; p. «Regolamento dell'organismo tecnico»: norme tecniche predisposte dall'organismo tecnico di cui alla lettera k); q. «Rifiuti»: qualsiasi tipo di rifiuto domestico, alimentare ed operativo, escluso il pesce fresco e parti dello stesso, generato durante il normale funzionamento della nave e soggetto ad essere smaltito in modo continuo o periodico, ad eccezione dei liquami prodotti a bordo; r. «Unita' a motore»: un'unita' a motore descritta nel registro e nel certificato di registro come tale, e che ha come un unico mezzo di propulsione, uno o piu' gruppi motore; s. «Unita' da diporto»: indica un'unita' cosi' definita dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modifiche;
Note all'art. 2: - L'art. 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante: «Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione», (Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.) cosi' recita: «Art. 17 (Attribuzioni degli uffici locali). - Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorita'.». - La legge 23 maggio 1980, n. 313, recante: «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190. - La legge 29 settembre 1980, n. 662, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, recante: «Esecuzione della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1968, n. 176. - L'art. 11 del decreto legislativo n. 169/2000 cosi' recita: «Art. 11 (Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616). - L'ente tecnico di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e' uno degli organismi affidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come sostituito dall'art. 1 del presente decreto, indicato dall'armatore.». - Per il decreto legislativo n. 314/1998, si veda nelle note all'art. 1. - La direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1999, n. L 110. - L'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 1995-1997), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104, cosi' recita: «4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 17.». - Per l'art. 1, comma 3, della legge n. 50/1971, si veda nelle note all'art. 1.