Art. 3. Tipi di navigazione 1. Le navi di cui all'articolo 1 possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione: a. navigazione internazionale: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; b. navigazione internazionale a corto raggio: una navigazione che si svolge entro 60 miglia da porti di rifugio appartenenti a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare o, se autorizzate dall'Amministrazione, entro 90 miglia da un porto di rifugio su rotte sicure.