Art. 3.
                         Tipi di navigazione

  1.  Le  navi  di  cui  all'articolo  1  possono essere abilitate ai
seguenti tipi di navigazione:
    a.  navigazione internazionale: una navigazione che si svolge tra
porti  appartenenti  a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare ed a
qualsiasi distanza dalla costa;
    b. navigazione internazionale a corto raggio: una navigazione che
si  svolge  entro  60 miglia da porti di rifugio appartenenti a Stati
diversi   in   qualsiasi   tratto   di   mare   o,   se   autorizzate
dall'Amministrazione, entro 90 miglia da un porto di rifugio su rotte
sicure.