Art. 4.
Requisiti  tecnici  di  sicurezza  delle  navi adibite a noleggio per
                        finalita' turistiche

  1.  Le  navi nuove ed esistenti di cui all'articolo 1 devono essere
conformi  alle  disposizioni  inerenti  la  sicurezza  stabilite  dal
presente regolamento:
    a. costruzione e robustezza
      1.  i  processi  di  costruzione  e  manutenzione  dello scafo,
dell'apparato   motore   principale   e  ausiliario,  degli  impianti
elettrici  e  degli  apparati  di governo devono essere conformi alle
disposizioni   in  materia  di  costruzione  e  robustezza  riportate
nell'allegato I del presente regolamento, e, per quanto non previsto,
ai   requisiti   specificati,  ai  fini  della  classificazione,  dai
regolamenti dell'Organismo tecnico;
    b. requisiti relativi alle linee di massimo carico:
      1.  i  requisiti  relativi  alle linee di massimo carico devono
essere  conformi alle relative disposizioni riportate nell'allegato I
del presente regolamento;
    c. compartimentazione e stabilita'
      1.  le navi devono essere conformi alle disposizioni in materia
di  compartimentazione  e  stabilita'  riportate  nell'allegato I del
presente regolamento;
      2. la sistemazione e la costruzione delle paratie stagne devono
essere  conformi alle disposizioni previste dalla Convenzione SOLAS e
dai regolamenti dell'Organismo tecnico;
    d. protezione contro gli incendi
      1.  la  protezione strutturale e le altre sistemazioni e misure
contro gli incendi di tutte le navi devono essere idonee a prevenire,
segnalare,  limitare ed estinguere gli incendi a bordo secondo quanto
previsto  dalle  relative  disposizioni riportate nell'allegato I del
presente  regolamento  e,  per quanto non previsto, dalla Convenzione
SOLAS e dai regolamenti dell'Organismo tecnico;
    e. mezzi di salvataggio:
      1.  le  navi  devono  essere provviste dei mezzi di salvataggio
specificati   nell'Allegato   I   Capitolo  5  Tabella  1  «Mezzi  di
salvataggio» del presente regolamento;
      2. tutti i mezzi di salvataggio devono rispondere alle relative
disposizioni  riportate  nell'allegato I del presente regolamento, e,
per   quanto   non   previsto,   devono   essere  di  tipo  approvato
dall'Amministrazione   e   conformi   al   Codice   IMO  «Life-saving
Appliances»  e  dotati  di  materiale retroriflettente in conformita'
alle  raccomandazioni  della  risoluzione  IMO  A.658(16)  e relative
modifiche;
    f. radiocomunicazioni - apparecchiature di navigazione
      1.    si   applicano   le   relative   disposizioni   riportate
nell'allegato   I  del  presente  regolamento,  e,  in  generale,  le
disposizioni  del Capitolo IV, e relativi emendamenti GMDSS del 1988,
per le Aree di mare A1, A2, A3 o A4, in funzione dell'area di viaggio
interessata, e del Capitolo V della «SOLAS 1974»;
      2.  per  le navi di stazza lorda inferiore a 300 tonnellate non
si  applicano  le  prescrizioni  di  cui  alla  regola  IV/15.7 della
Convenzione SOLAS relativa alla duplicazione delle apparecchiature;
    g. gestione della sicurezza del lavoro a bordo
      1.    si   applicano   le   relative   disposizioni   riportate
nell'allegato  I del presente regolamento e, per quanto non previsto,
le  disposizioni  previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
271;
    h. prevenzione dell'inquinamento marino
      1.  le  navi  devono  conformarsi  alle  relative  disposizioni
riportate nell'allegato I del presente regolamento, e, per quanto non
previsto, dalla Convenzione MARPOL;
      2.  le  navi  devono  applicare  le  disposizioni  previste dal
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di conferimento
dei rifiuti presenti a bordo;
      3.  le  navi di stazza pari o superiore a 400 GT devono avere a
bordo  un  piano  per la gestione dei rifiuti che deve comprendere le
procedure   scritte   per  la  raccolta,  stoccaggio,  trattamento  e
smaltimento dei rifiuti. Inoltre devono avere un registro dei rifiuti
che attesti lo smaltimento e incenerimento degli stessi come indicato
nella regola 9 dell'Allegato V di MARPOL;
    i. gestione della sicurezza delle navi
      1.  tutte  le  navi  di  stazza lorda pari o superiore a 500 GT
devono conformarsi alle relative disposizioni riportate nell'allegato
I  del  presente  regolamento,  e,  per  quanto  non  previsto, dalle
disposizioni  del  Capitolo  IX  della  Convenzione SOLAS (Codice IMO
«International Safety Management»);
      2.  tutte  le  navi  devono  essere  dotate  di  equipaggio  in
conformita'  ai criteri previsti nella risoluzione IMO A.890 (21) del
25 novembre  1999  inerente  disposizioni  per  la composizione degli
equipaggi delle navi ai fini della sicurezza della navigazione;
    j. gestione della security delle navi
      1.  tutte  le  navi  di  stazza lorda pari o superiore a 500 GT
devono conformarsi alle relative disposizioni riportate nell'allegato
I   del  presente  regolamento  e,  per  quanto  non  previsto,  alle
disposizioni  del  Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS (Codice ISPS
«International Ship and Port Security Code»).
 
          Note all'art. 4:
              -  Il  decreto  legislativo  27 luglio  1999,  n.  271,
          recante:  «Adeguamento  della  normativa  sulla sicurezza e
          salute   dei   lavoratori  marittimi  a  bordo  delle  navi
          mercantili   da   pesca  nazionali,  a  norma  della  legge
          31 dicembre  1998,  n.  485,  e' pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.
              -  Il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n.  182,
          recante:  «Attuazione  della  direttiva 2000/59/CE relativa
          agli  impianti  portuali di raccolta per i rifiuti prodotti
          dalle  navi  ed  i  redditi  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168.