Art. 4. Requisiti tecnici di sicurezza delle navi adibite a noleggio per finalita' turistiche 1. Le navi nuove ed esistenti di cui all'articolo 1 devono essere conformi alle disposizioni inerenti la sicurezza stabilite dal presente regolamento: a. costruzione e robustezza 1. i processi di costruzione e manutenzione dello scafo, dell'apparato motore principale e ausiliario, degli impianti elettrici e degli apparati di governo devono essere conformi alle disposizioni in materia di costruzione e robustezza riportate nell'allegato I del presente regolamento, e, per quanto non previsto, ai requisiti specificati, ai fini della classificazione, dai regolamenti dell'Organismo tecnico; b. requisiti relativi alle linee di massimo carico: 1. i requisiti relativi alle linee di massimo carico devono essere conformi alle relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento; c. compartimentazione e stabilita' 1. le navi devono essere conformi alle disposizioni in materia di compartimentazione e stabilita' riportate nell'allegato I del presente regolamento; 2. la sistemazione e la costruzione delle paratie stagne devono essere conformi alle disposizioni previste dalla Convenzione SOLAS e dai regolamenti dell'Organismo tecnico; d. protezione contro gli incendi 1. la protezione strutturale e le altre sistemazioni e misure contro gli incendi di tutte le navi devono essere idonee a prevenire, segnalare, limitare ed estinguere gli incendi a bordo secondo quanto previsto dalle relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento e, per quanto non previsto, dalla Convenzione SOLAS e dai regolamenti dell'Organismo tecnico; e. mezzi di salvataggio: 1. le navi devono essere provviste dei mezzi di salvataggio specificati nell'Allegato I Capitolo 5 Tabella 1 «Mezzi di salvataggio» del presente regolamento; 2. tutti i mezzi di salvataggio devono rispondere alle relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento, e, per quanto non previsto, devono essere di tipo approvato dall'Amministrazione e conformi al Codice IMO «Life-saving Appliances» e dotati di materiale retroriflettente in conformita' alle raccomandazioni della risoluzione IMO A.658(16) e relative modifiche; f. radiocomunicazioni - apparecchiature di navigazione 1. si applicano le relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento, e, in generale, le disposizioni del Capitolo IV, e relativi emendamenti GMDSS del 1988, per le Aree di mare A1, A2, A3 o A4, in funzione dell'area di viaggio interessata, e del Capitolo V della «SOLAS 1974»; 2. per le navi di stazza lorda inferiore a 300 tonnellate non si applicano le prescrizioni di cui alla regola IV/15.7 della Convenzione SOLAS relativa alla duplicazione delle apparecchiature; g. gestione della sicurezza del lavoro a bordo 1. si applicano le relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento e, per quanto non previsto, le disposizioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271; h. prevenzione dell'inquinamento marino 1. le navi devono conformarsi alle relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento, e, per quanto non previsto, dalla Convenzione MARPOL; 2. le navi devono applicare le disposizioni previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di conferimento dei rifiuti presenti a bordo; 3. le navi di stazza pari o superiore a 400 GT devono avere a bordo un piano per la gestione dei rifiuti che deve comprendere le procedure scritte per la raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Inoltre devono avere un registro dei rifiuti che attesti lo smaltimento e incenerimento degli stessi come indicato nella regola 9 dell'Allegato V di MARPOL; i. gestione della sicurezza delle navi 1. tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 500 GT devono conformarsi alle relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento, e, per quanto non previsto, dalle disposizioni del Capitolo IX della Convenzione SOLAS (Codice IMO «International Safety Management»); 2. tutte le navi devono essere dotate di equipaggio in conformita' ai criteri previsti nella risoluzione IMO A.890 (21) del 25 novembre 1999 inerente disposizioni per la composizione degli equipaggi delle navi ai fini della sicurezza della navigazione; j. gestione della security delle navi 1. tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 500 GT devono conformarsi alle relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento e, per quanto non previsto, alle disposizioni del Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS (Codice ISPS «International Ship and Port Security Code»).
Note all'art. 4: - Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante: «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. - Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante: «Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i redditi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168.