Art. 5.
                           Tipi di visite

  1.  Le  navi  di  cui  all'articolo 1 del presente regolamento sono
sottoposte alle seguenti visite:
    a.   visita   iniziale,   prima   dell'immissione  nell'esercizio
dell'attivita'  di  noleggio  per  finalita'  turistiche  o, per navi
esistenti, prima dell'ottenimento dei certificati di sicurezza;
    b. visite di rinnovo, ogni anno;
    c. visite occasionali, quando se ne verifichi la necessita'.
  2. Le visite sono effettuate, su richiesta del proprietario o di un
suo  rappresentante,  da un organismo tecnico scelto dal proprietario
dell'unita' o dal suo legale rappresentante.
  3.  L'esito della visita, riportato in un dichiarazione ai fini del
noleggio   rilasciata   dall'organismo   tecnico,   e'  annotato  sul
Certificato  di Sicurezza delle navi adibite a noleggio per finalita'
turistiche  di  cui  al  successivo  art.  9  comma  1 dall'autorita'
marittima,   o,   all'estero,  dall'autorita'  consolare.  Copia  del
certificato di sicurezza e copia dell'attestato devono essere inviate
dall'autorita'  marittima  o  consolare  all'autorita'  marittima del
porto  di  iscrizione  o  di  prevista  iscrizione  per  le opportune
annotazioni sul registro.