Art. 5. Tipi di visite 1. Le navi di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono sottoposte alle seguenti visite: a. visita iniziale, prima dell'immissione nell'esercizio dell'attivita' di noleggio per finalita' turistiche o, per navi esistenti, prima dell'ottenimento dei certificati di sicurezza; b. visite di rinnovo, ogni anno; c. visite occasionali, quando se ne verifichi la necessita'. 2. Le visite sono effettuate, su richiesta del proprietario o di un suo rappresentante, da un organismo tecnico scelto dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante. 3. L'esito della visita, riportato in un dichiarazione ai fini del noleggio rilasciata dall'organismo tecnico, e' annotato sul Certificato di Sicurezza delle navi adibite a noleggio per finalita' turistiche di cui al successivo art. 9 comma 1 dall'autorita' marittima, o, all'estero, dall'autorita' consolare. Copia del certificato di sicurezza e copia dell'attestato devono essere inviate dall'autorita' marittima o consolare all'autorita' marittima del porto di iscrizione o di prevista iscrizione per le opportune annotazioni sul registro.