Art. 7. Visite di rinnovo 1. Le navi devono essere sottoposte a visite di rinnovo allo scopo di accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale. 2. Nel caso in cui le condizioni dell'unita' non corrispondano alle indicazioni contenute nella licenza di navigazione, l'autorita' competente, in qualunque momento sia avvenuto l'accertamento, revoca il Certificato di sicurezza, salvo rapporto all'autorita' giudiziaria, qualora si configuri un illecito penale. Non potra' farsi luogo a rilascio di nuovo certificato di sicurezza con annotazioni di idoneita' al noleggio se non previa visita iniziale dell'unita'.