Art. 7.
                          Visite di rinnovo

  1.  Le navi devono essere sottoposte a visite di rinnovo allo scopo
di  accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto
della visita iniziale.
  2. Nel caso in cui le condizioni dell'unita' non corrispondano alle
indicazioni  contenute  nella  licenza  di  navigazione,  l'autorita'
competente,  in qualunque momento sia avvenuto l'accertamento, revoca
il   Certificato   di   sicurezza,   salvo   rapporto   all'autorita'
giudiziaria,  qualora  si  configuri  un  illecito penale. Non potra'
farsi  luogo  a  rilascio  di  nuovo  certificato  di  sicurezza  con
annotazioni  di  idoneita'  al noleggio se non previa visita iniziale
dell'unita'.