Art. 9.
                      Certificato di sicurezza

  1.  Le  navi nuove ed esistenti sono provviste di un certificato di
sicurezza   per  le  navi  adibite  esclusivamente  al  noleggio  per
finalita'  turistiche  secondo il modello riportato nell'Allegato II,
rilasciato dalle autorita' marittime al termine della visita iniziale
di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), oltre ai certificati previsti
dalle convenzioni internazionali applicabili.
  2.  Il  certificato di sicurezza per le navi adibite esclusivamente
al noleggio per finalita' turistiche e' rilasciato per un periodo non
superiore  a  dodici  mesi.  La validita' del certificato puo' essere
prorogata dalle autorita' marittime per una durata massima di un mese
a  decorrere  dalla  data  di  scadenza  del  certificato  stesso. Il
certificato   di   sicurezza   delle   navi   per   le  navi  adibite
esclusivamente  al  noleggio per finalita' turistiche e' rinnovato al
termine  della  visita di rinnovo di cui all'art. 5, comma 1, lettera
b).
  3.  Tutto  l'equipaggiamento  marittimo  previsto nell'Allegato 1 e
compreso  negli  allegati  A1  e  A2 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, con il quale e' stato approvato il
Regolamento   di  attuazione  delle  direttive  96/98/CE  e  98/85/CE
relative  all'equipaggiamento  marittimo e successive modifiche, deve
essere  di  tipo  approvato;  in  particolare,  il materiale indicato
nell'allegato  A1  deve  essere  conforme  alla direttiva MED, mentre
quello  compreso  nell'allegato  A2  deve  essere  di  tipo approvato
dall'Amministrazione  secondo le procedure dettate con il decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347.
 
          Note all'art. 9:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
          1999,  n.  407,  recante:  «Regolamento  recante  norme  di
          attuazione  delle  direttive  96/98/CE  e 98/85/CE relative
          all'equipaggiamento    marittimo»,    e'   pubblicato   nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 9 novembre
          1999, n. 23.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994, n. 347, recante: «Regolamento recante semplificazione
          dei   procedimenti   di   tipo   approvato  di  apparecchi,
          dispositivi  o  materiali  da installare a bordo delle navi
          mercantili,  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132.