Art. 9. Certificato di sicurezza 1. Le navi nuove ed esistenti sono provviste di un certificato di sicurezza per le navi adibite esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche secondo il modello riportato nell'Allegato II, rilasciato dalle autorita' marittime al termine della visita iniziale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), oltre ai certificati previsti dalle convenzioni internazionali applicabili. 2. Il certificato di sicurezza per le navi adibite esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche e' rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi. La validita' del certificato puo' essere prorogata dalle autorita' marittime per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza del certificato stesso. Il certificato di sicurezza delle navi per le navi adibite esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche e' rinnovato al termine della visita di rinnovo di cui all'art. 5, comma 1, lettera b). 3. Tutto l'equipaggiamento marittimo previsto nell'Allegato 1 e compreso negli allegati A1 e A2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, con il quale e' stato approvato il Regolamento di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo e successive modifiche, deve essere di tipo approvato; in particolare, il materiale indicato nell'allegato A1 deve essere conforme alla direttiva MED, mentre quello compreso nell'allegato A2 deve essere di tipo approvato dall'Amministrazione secondo le procedure dettate con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347.
Note all'art. 9: - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, recante: «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n. 23. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, recante: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132.