(Allegato I) (parte 2)
   6.2.2. Tipicamente, per le navi attrezzate a vele quadre, le linee
guida suggerite  dall'esperienza  indicano  il  seguente  un  aumento
approssimativo della massa di ancore e cavi: 
      di solito, per le navi di lunghezza fino a  50  metri,  50%  in
piu' rispetto ai requisiti per una  nave  a  vela  avente  la  stessa
superficie di scafo e sovrastruttura longitudinale della nave 
attrezzata a vele quadre in esame; e 
      di solito, per le navi di lunghezza  pari  e  superiore  a  100
metri, il 30% in piu' rispetto ai requisiti per  una  nave  a  motore
avente la stessa superficie di profilo longitudinale  dello  scafo  e
sovrastruttura della nave attrezzata a vele quadre in esame. 
   Per una nave attrezzata a vele quadre di lunghezza compresa tra 50 
e 100 metri, l'incremento va calcolato con interpolazione lineare 
 
             CAPITOLO 12 - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 
 
                               1. ALLOGGI 
   1.1. Requisiti generali 
   Lo  standard   degli   alloggi   deve   assicurare   il   comfort,
divertimento, benessere e sicurezza di tutte le persone a bordo. 
   Si devono raggiungere standard adeguati per  mezzi  di  accesso  e
sfuggita, illuminazione, riscaldamento, preparazione e  conservazione
dei cibi, mensa, sicurezza negli spostamenti sulla nave, ventilazione
ed erogazione dell'acqua. 
   In linea generale, gli standard per  gli  alloggi  dell'equipaggio
devono essere equivalenti a quelli fissati dalle convenzioni dell'ILO
(International Labour Organization) per gli alloggi  degli  equipaggi
su navi mercantili. Le convenzioni ILO  si  applicano  alle  navi  di
stazza  superiore  a  500  tonnellate.  Per  le  navi  di  dimensioni
inferiori, in particolare le navi a vela, gli standard devono  essere
applicati nei limiti del possibile. Ove non sia ragionevole o pratico
ubicare gli alloggi dell'equipaggio al centro della nave o a poppa  e
al di sopra della linea di  massima  immersione  come  richiesto,  si
devono concordare con l'Amministrazione misure per assicurare livelli
di benessere e sicurezza equivalenti. Gli alloggi con  il  cielo  del
ponte al di sotto della linea di massima immersione non sono ammessi. 
Ove gli alloggi siano parzialmente ubicati al di  sotto  della  linea
d'acqua piu' profonda, devono essere disposti in modo  tale  che,  in
caso di danno al compartimento stagno in cui si trova il locale di 
alloggio, il cielo di ponte non 
   Gli alloggi dell'equipaggio non devono essere  ubicati  in  locali
pericolosi. 
   Gli  standard  delineano  principi  generali  che  devono   essere
integrati al fine di soddisfare i requisiti  relativi  alle  aree  di
operazione e alla destinazione d'uso della nave specifica. 
   1.2. Dispositivi per l'accesso/sfuggita Vedi capitolo 8 paragrafi 
A.4 e B.2.6. 1.3. Illuminazione 
   Si deve installare un impianto di illuminazione elettrica che  sia
in grado di illuminare a sufficienza tutti gli  alloggi  e  spazi  di
lavoro chiusi. L'impianto deve essere  progettato  ed  installato  in
conformita' al capitolo 7. 
   1.4. Riscaldamento 
   E'  necessario  installare  un  impianto  di  riscaldamento,  come
appropriato. 1.5. Preparazione dei pasti, conservazione dei cibi e 
mensa 
   Il pavimento della cucina deve essere provvisto di una  superficie
antiscivolo e garantire una buona presa. 
   Tutti i mobili ed arredi nella cucina devono essere  costruiti  di
un materiale che non assorba  sporco  ed  umidita'.  Tutte  le  parti
metalliche dei mobili ed arredi devono resistere alla ruggine. 
   La ventilazione della cucina deve essere concepita in modo tale da
fornire un buon ricambio d'aria  e  uno  scarico  efficace  dei  fumi
all'aperto (vedi anche paragrafo 1.7). 
   Se un apparecchio di cottura e' montato su sospensione  cardanica,
deve essere protetto da una barra di protezione o  altro  dispositivo
per prevenire lesioni personali. Si devono installare dispositivi per
fissare il meccanismo di sospensione cardanica. 
   Si  devono  prevedere  dispositivi  che  consentano  al  cuoco  di
mantenere una posizione stabile pur avendo entrambe  le  mani  libere
per lavorare, ed anche  quando  i  movimenti  della  nave  potrebbero
rappresentare una minaccia per la sicurezza del lavoro. 
   E' necessario predisporre uno stoccaggio sicuro  ed  igienico  dei
cibi e dei rifiuti. 
   Si deve allestire un'area mensa, abbastanza grande da ospitare  il
maggior numero di persone che possono servirsene contemporaneamente. 
   1.6.Passamano e ringhiere 
   All'interno dei locali di alloggio, si devono installare passamano
e ringhiere sufficienti  a  consentire  spostamenti  sicuri  al  loro
interno,  in  ogni  momento.  Le  scale  sono  oggetto  di   speciale
considerazione. 
   1.7. Ventilazione 
   Mezzi efficaci di ventilazione devono essere  installati  in  ogni
locale chiuso all'interno del quale puo' entrare personale. 
   La ventilazione meccanica deve essere installata in tutti i locali
di alloggio sulle navi destinate a lunghi viaggi internazionali o  ad
operare in acque tropicali. 
   Come minimo, la ventilazione meccanica deve  garantire  6  ricambi
d'aria l'ora, con tutti gli accessi ed altre aperture (salvo le prese
di ventilazione) dei locali chiusi. 
   Gli impianti di aria condizionata devono garantire  un  minimo  di
25m³ di aria l'ora, per persona alloggiata nel locale  ventilato,  in
condizioni operative normali. 
   Le cucine chiuse  sono  oggetto  di  considerazione  speciale;  la
ventilazione meccanica deve garantire un minimo di 20 ricambi  d'aria
l'ora ed uno scarico meccanico di 30 cambi. 
   1.8. Impianti idraulici 
   Si deve predispone un'erogazione adeguata  di  acqua  potabile  in
posizioni idonee in tutti i locali di alloggio. 
   Inoltre, si deve trasportare a bordo una riserva d'acqua  potabile
di emergenza, sufficiente ad erogare, come minimo, 2 litri a persona. 
L'installazione di macchinari per la produzione di acqua  potabile  e
dei   dispositivi   di    disinfezione    deve    essere    approvata
dall'Amministrazione (ai fini del presente paragrafo, sono ammessi il
cloro e gli ioni di argento) 
   1.9. Cabine di riposo 
   E' necessario allestire un letto (cuccetta o branda) di dimensioni
adeguate per ogni persona a bordo, tenendo conto  delle  linee  guida
elaborate   dall'ILO   (International   Labour   Organization).   Ove
appropriato, si devono predispone mezzi per proteggere gli  occupanti
da eventuali cadute. 
   L'accesso alle cabine  di  riposo  non  deve  attraversare  locali
macchine,  cucine,  depositi  di  vernici  o  magazzini  dei   locali
macchine, del ponte e  delle  stive,  essiccatoi,  lavatoi  comuni  o
servizi igienici. 
   Gli alloggi dell'equipaggio  devono,  se  possibile,  ospitare  un
numero massimo di due persone  per  stanza  e  almeno  un  accesso  a
ciascun letto non deve  essere  ostruito.  Qualsiasi  incremento  del
numero  massimo  di  occupanti  ammesso   deve   essere   autorizzato
dall'Amministrazione. 
   1.10. Servizi igienici 
   Il numero dei servizi igienici a bordo deve essere adeguato.  Come
minimo, i locali devono essere dotati di un gabinetto e di una doccia
ogni otto persone o frazione di esse, e  di  un  lavabo  per  ogni  6
persone o frazione di esse. 
   Sulle navi in  cui  l'impianto  sanitario  prevede  una  tanca  di
ritenzione, si  deve  impedire  la  risalita  dei  fumi  dalla  tanca
attraverso la toilette, nel caso in cui il dispositivo di tenuta  del
servizio igienico sia rotto. 
   1.11. Armadietti per riporre gli effetti personali 
   Si devono installare  armadietti  destinati  all'abbigliamento  ed
effetti personali di ogni persona a bordo. 
   1.12. Fissaggio delle attrezzature pesanti 
   Tutte le attrezzature pesanti  quali  zavorra,  batterie,  cucina,
ecc,  devono  essere  accuratamente  fissate  in  sede.   Tutti   gli
armadietti che contengono attrezzi pesanti devono  avere  coperchi  o
porte che si chiudano in modo sicuro. 
 
   2. PROTEZIONE DEL PERSONALE 2.1. Tughe e sovrastrutture 
   La resistenza strutturale di qualsiasi tuga o sovrastruttura  deve
essere conforme ai requisiti di uno degli Enti  di  classifica,  come
appropriato per la nave e le aree in cui opera. 
   2.2. Ringhiere e parapetti 
   2.2.1. Si devono sistemare ringhiere e /o  parapetti  su  tutti  i
ponti accessibili, la cui altezza minima sia di  1  m.  Gli  elementi
orizzontali non devono distare fra loro piu' di 380 mm.  Qualora  non
si montino parapetti, o l'altezza delle  ringhiere  sia  inferiore  a
230mm, L'elemento orizzontale  inferiore  delle  ringhiere  non  deve
superare i 230 mm di altezza sul  ponte.  I  supporti  devono  essere
intervallati da distanze non superiori a 2,2 metri. File di ringhiere
o cavi intermedi devono essere distanziati in modo uniforme. 
   2.2.2. Mezzi di protezione idonei (ringhiere, cime di salvataggio,
passerelle  o  passaggi   sottocoperta,   ecc.)   devono   permettere
all'equipaggio di entrare e uscire dagli alloggi, dai locali macchine
e dai vari luoghi di lavoro. 
   2.2.3. Nel caso in cui l'installazione dei ringhiere  e  parapetti
di cui al paragrafo 2.2.1 intralci le normali operazioni della  nave,
e'  necessario   sottoporre   all'approvazione   dell'Amministrazione
proposte   alternative   dettagliate   che   garantiscano   sicurezza
equivalente alle persone sul ponte. 
   2.3. Sicurezza del lavoro in aria, fuori bordo e sul bompresso 
delle navi a vela 
   2.3.1.  Quando  e'  necessario  accedere  alle  attrezzature,   al
bompresso o fuori bordo, si devono prendere  precauzioni  perche'  le
persone possano lavorare in sicurezza, in conformita'  agli  standard
nazionali. 
   2.3.2. I dispositivi predisposti devono basarsi su pratiche sicure
e consolidate per il tipo di nave. I dispositivi possono comprendere,
senza limitazioni: 
      .1 Reti di sicurezza sotto il bompresso. 
      .2  Passamano  di  sicurezza  in  legno  (o  fighiera  di  cavo
metallico) fissato lungo il  bompresso  come  passamano  e  punti  di
sicurezza per bozzellame e attrezzatura di sicurezza. 
      .3 L'uso obbligatorio di bozzellami e attrezzature di sicurezza
in aria, fuori bordo e per lavorare sul bompresso. 
      .4 Gratili e marciapiedi in cavo  metallico  (o  corda)  sempre
attrezzati per permettere ai marinai di sostare  su  di  essi  mentre
operano sui pennoni o sul bompresso. 
      .5 Fighiere di sicurezza in  metallo  fissate  lungo  la  parte
superiore dei pennoni, come passamano e punti fissi per bozzellami  e
attrezzature di sicurezza. 
      .6 Mezzi per arrampicarsi in sicurezza, quali: 
         (i) scalini di metallo fissi o scale attaccate all'albero; o 
         (ii) griselle tradizionali (corda) o, rattling bar 
         (legno/acciaio), fissate attraverso le sartie a formare  una
scala permanente. 
   2.4. Abbigliamento personale 
   L'armatore/agente/skipper deve assicurarsi che tutte le persone  a
bordo ottemperino ai requisiti sull'abbigliamento personale: 
   2.4.1. tutte le persone a bordo devono avere  un  abbigliamento  e
dispositivi  protettivi  adeguati  alle  temperature   e   condizioni
atmosferiche prevalenti. 
   2.4.2. tutte le persone a bordo devono indossare calzature  dotate
di suole antiscivolo, specie sui ponti aperti. 
   2.5. Rumore 
   La risoluzione IMO A.468 (XII) "Code  on  Noise  on  Board  Ships"
promuove  il  controllo  del  rumore  nel  quadro  di   linee   guida
internazionali, raccomandando metodi per misurare i livelli di rumore
nelle postazioni di ascolto. 
   2.5.1. Le navi cui  si  applica  il  presente  regolamento  devono
soddisfare le raccomandazioni contenute  nella  suddetta  Risoluzione
IMO nei limiti di quanto ragionevole e praticabile. 
   2.5.2. Ai fini della sicurezza della  navigazione,  e'  importante
poter udire i segnali sonori e le comunicazioni VHF nella  postazione
di governo, in condizioni operative normali. 
   2.5.3. Nei locali macchine, officine e riposterie armati  in  modo
continuo o per periodi prolungati, i limiti  di  rumore  raccomandati
sono  90dB(A)  per  i  locali  macchine  e  85dB(A)  per  officine  e
riposterie. 
   Nei locali  macchine  non  destinati  ad  essere  armati  in  modo
continuo o sorvegliati solo per brevi periodi, il limite raccomandato
e' 110dB(A). 
   I limiti  sono  stati  fissati  in  funzione  di  possibili  danni
all'udito e tenendo conto dell'impiego di cuffie protettive. 
   2.5.4. All'ingresso dei locali in cui il livello di rumore  supera
85dB(A) ed e'  necessario  indossare  cuffie  di  protezione,  devono
essere affissi cartelli di sicurezza, insegne con  simboli  e  avvisi
supplementari. 
 
   3. SCORTE DI MEDICINALI 
   Ogni nave deve  trasportare  le  scorte  di  medicinali  richieste
dall'Amministrazione. 
 
         CAPITOLO 13 - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO MARINO 
 
   1. Le navi devono  conformarsi  a  tutti  i  requisiti  MARPOL  in
accordo  con  le  normative  dell'Amministrazione  e   dell'organismo
tecnico. Per le navi di stazza inferiore  a  400  GT,  l'armatore  e'
responsabile della conformita' ai requisiti del porto/amministrazione
locale e di gestire la conservazione a bordo  dell'acqua  di  sentina
con residui oleosi ecc. 
   2. Le navi di stazza pari o superiore a  400  GT  devono  avere  a
bordo un piano per la gestione dei rifiuti che  deve  comprendere  le
procedure  scritte  per  la  raccolta,  stoccaggio,   trattamento   e
smaltimento dei rifiuti. Inoltre devono avere un registro dei rifiuti
che attesti lo smaltimento e incenerimento degli stessi come indicato
nella regola 9 dell'Allegato V di MARPOL. 
   3. Possono esistere requisiti locali  speciali  in  aree  di  mare
nazionali,  porti  e  porti  commerciali.   L'armatore/gestore   deve
conformarsi ai requisiti locali, come appropriato. 
 
                CAPITOLO 14 GESTIONE DELLA SICUREZZA 
 
   1 Tutte le navi di stazza pari o superiore  a  500  tonnellate,  e
loro gestori, devono conformarsi al Codice IMO "International  Safety
Management". 
 
           CAPITOLO 15 GESTIONE DELLA SECURITY DELLE NAVI 
 
   Tutte le navi di stazza pari o superiore a 500  tonnellate  devono
essere conformi al Codice IMO ISPS ("International Security and  Port
Safety Code").