Art. 3. Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi 1. Il titolo II e' soppresso e i capi da I a III del titolo III del libro I della parte II del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti: "Titolo III DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AERODROMI Capo I Della proprieta' e dell'uso degli aerodromi Art. 692 (Beni del demanio aeronautico statale). Fanno parte del demanio aronautico civile statale: a) gli aerodromi civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo; b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea. Gli aerodromi militari fanno parte del demanio militare aeronautico. Art. 693 (Assegnazione dei beni del demanio aeronautico). - I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito ai fini dell'affidamento in concessione al gestore aeroportuale. All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa. I beni del demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione civile sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aerodromi e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato. Art. 694 (Aerodromi privati). - Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprieta' privata, di aerodromi e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC. Art. 695 (Mutamenti relativi ai diritti su aerodromi e su altri impianti privati). - L'alienazione, la locazione, la costituzione di usufrutto e qualunque altro atto dispositivo di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati sono preventivamente comunicati all'ENAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza. Art. 696 (Opere di pubblico interesse). - La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie all'istituzione ed all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea e' fatta dall'ENAC ed e' comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione. Art. 697 (Aerodromi aperti al traffico civile). Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione di idoneita' al servizio da parte dell'ENAC: a) gli aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo e agli enti pubblici territoriali; b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa; c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo. Art. 698 (Aeroporti di rilevanza nazionale e di interesse regionale). - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonche' di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborsi spese. Art. 699 (Uso degli aeroporti aperti al traffico civile). - Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti. Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocita' o quando cio' sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facolta' dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee. Art. 700 (Uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile). - Salvo il caso di necessita', per l'uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile e' richiesto il consenso dell'esercente dell'aeroporto. Art. 701 (Aviosuperfici). - Le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza ed all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza. Art. 702 (Progettazione delle infrastrutture aeroportuali). - Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilita', e' di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformita' alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione. Art. 703 (Devoluzione delle opere non amovibili). - Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato, fatto salvo l'obbligo di rimborsare, da parte del concessionario subentrante, il valore contabile residuo non ammortizzato. L'ENAC ha facolta', d'intesa con le autorita' competenti, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Nelle ipotesi di cui al secondo comma, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, puo' provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54. Capo II Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra Art. 704 (Rilascio della concessione di gestione aeroportuale). - Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa. Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, e' adottato, su proposta del-l'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicita', nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione. Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che lo Stato in cui esse sono stabilite ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocita'. L'affidamento in concessione e' subordinato alla sottoscrizione di una convenzione e di un contratto di programma fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualita' del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalita' di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonche' le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore. Art. 705 (Compiti del gestore aeroportuale). Il gestore aeroportuale e' il soggetto cui e' affidato, insieme ad altre attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attivita' dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneita' del gestore aeroportuale ad espletare le attivita' di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, e' attestata da apposita certificazione rilasciata dall'ENAC. Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale: a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma; b) organizza l'attivita' aeroportuale al fine di garantire l'efficiente utilizzazione delle risorse per la fornitura di attivita' e di servizi di livello adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico; c) corrisponde il canone di concessione; d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attivita' dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione; e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la societa' Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attivita' di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali, al fine dell'emissione delle sanzioni previste nel regolamento stesso e negli atti convenzionali; f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla societa' Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonche' alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione; g) redige la Carta dei servizi in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualita' dei servizi offerti all'utenza; h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti. Art. 706 (Servizi di assistenza a terra). - I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall'ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia. Capo III Vincoli della proprieta' privata Art. 707 (Determinazione delle zone soggette a limitazioni). - Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC. Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali puo' accedere nella proprieta' privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica. Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato. Dell'avvenuto deposito e' data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicita' ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei. Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attivita' compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano sentito l'ENAC. Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma sono esercitate dal Ministero della difesa. Art. 708 (Opposizione). - Nel termine di sessanta giorni dall'avviso di deposito di cui all'articolo 707, quarto comma, chiunque vi abbia interesse puo', con atto notificato all'ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni. Di questa facolta', e del predetto termine, e' fatta menzione nel medesimo avviso. L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione s'intende respinta. Art. 709 (Ostacoli alla navigazione). - Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento. La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea e' subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa. Art. 710 (Aeroporti militari). - Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative: a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche; b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi; c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 711; d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712; e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714. Art. 711 (Pericoli per la navigazione). - Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attivita' che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea. La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorita' preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosita' ai fini della sicurezza della navigazione aerea. Art. 712 (Collocamento di segnali). - L'ENAC, anche su segnalazione delle autorita' e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilita', nonche' l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione. Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali e la relativa manutenzione compete al gestore aeroportuale. I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali. Art. 713 (Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea). - Le aree in prossimita' di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico. Art. 714 (Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli). - L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere e' posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo. Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, e' corrisposta un'indennita' all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione. Art. 715 (Valutazione di rischio delle attivita' aeronautiche). - Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attivita' aeronautiche le comunita' presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio. Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma. Art. 716 (Inquinamento acustico). - La realizzazione di opere e l'imposizione di nuove destinazioni urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti sono subordinate all'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.". 2. Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale gia' rilasciate, anche in base a legge speciale, nonche' ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521. Detti procedimenti devono concludersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso inutilmente il detto termine le societa' istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti. 3. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250; b) il comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265; c) i commi 2 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265. 4. L'articolo 718 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 718 (Funzioni di polizia e di vigilanza). - Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche. I soggetti privati che esercitano un'attivita' nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonche' al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla societa' Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa. Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attivita' ispettiva e' garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonche' alle documentazioni pertinenti alle attivita' connesse alla navigazione aerea.". 5. Gli articoli da 719 a 725 del codice della navigazione sono abrogati. 6. All'articolo 730, terzo comma, le parole: ", previo versamento della somma fissata nell'atto d'ingiunzione" sono soppresse. 7. Le regioni disciplinano le materie di propria competenza nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nel titolo III del libro I della parte II del codice della navigazione, come modificato dal presente articolo. 8. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 14. Protezione sociale 1. Salva restando l'applicazione di specifiche norme contrattuali di tutela, l'ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni competenti e nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia, assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attivita' concernenti una o piu' categorie di servizi di' assistenza a terra di cui agli allegati A e B, l'applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del personale in attivita' analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti di sicurezza da parte del personale addetto.".
Note all'art. 3: - Il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, recante: "Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui e' stata disposta la costituzione di societa' di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998. - Il testo vigente dell'art. 730 del codice della navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 730 (Ingiunzione per rimborso di spese). - Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, il direttore di aeroporto emette ingiunzione resa esecutoria con decreto del pretore competente per territorio. Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, il direttore di aeroporto puo' procedere agli atti esecutivi. Entro il termine predetto il debitore puo' fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare. L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente per valore.".