(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 36)
                              Art. 36. 
 
                        Assemblea provinciale 
 
  1. L'assemblea e' costituita da delegati eletti dalle assemblee dei
comitati   locali   della   Provincia,   secondo   i    criteri    di
proporzionalita' definiti dal regolamento elettorale, in numero di un
membro ogni  50  soci  attivi,  nonche'  da  sei  membri  di  diritto
rappresentati dagli organi di vertice  provinciali  delle  componenti
volontaristiche della Croce rossa italiana. 
  2. Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria  e  in  via
straordinaria ogni qual volta  il  consiglio  direttivo  provinciale,
ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta.  L'assemblea  e'
convocata dal presidente provinciale mediante avviso  da  comunicarsi
almeno  dieci  giorni  prima  a  mezzo  posta,  fax  o  altri   mezzi
equipollenti. Essa e' validamente costituita  in  prima  convocazione
con la maggioranza  assoluta  degli  aventi  diritto  e,  in  seconda
convocazione, con la  presenza  di  almeno  un  terzo  dei  medesimi.
L'assemblea adotta le proprie decisioni a  maggioranza  semplice  dei
presenti. 
  3. L'assemblea provinciale: 
    a) elegge il presidente provinciale nel proprio seno; 
    b)  elegge  i  sei  membri  elettivi  dei   consiglio   direttivo
provinciale fra i propri componenti; 
    c) elabora le  linee  generali  di  sviluppo  dell'attivita'  del
comitato provinciale dell'Associazione; 
    d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il
conto  consuntivo  e  la  relazione  annuale  sull'attivita'   svolta
predisposti dal consiglio direttivo provinciale.