(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 44)
                              Art. 44. 
 
                              Requisiti 
 
  1. I comitati locali sono costituiti  con  delibera  del  consiglio
direttivo nazionale su proposta del consiglio direttivo  provinciale,
previa verifica della sussistenza dei requisiti concernenti il numero
minimo dei soci, la presenza di almeno due componenti volontaristiche
e adeguate risorse economiche sufficienti a garantirne lo svolgimento
delle attivita'. 
  2. Ricorrendone le condizioni di legge, i comitati  locali  possono
iscriversi nei registri regionali degli organismi di volontariato.