(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 46)
                              Art. 46. 
 
                 Ordinamento contabile e finanziario 
 
  1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio  e  termina  il  31
dicembre di ogni anno. 
  2. L'ordinamento finanziario e contabile della Croce rossa italiana
e' regolato dalle disposizioni contenute nel regolamento  concernente
l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di  cui  alla
legge 20 marzo 1975, n. 70,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 
  3. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente statuto e' adottato, ai sensi  dell'articolo  48,  un  nuovo
regolamento per la  gestione  contabile  e  finanziaria,  cui  devono
uniformarsi tutte le articolazioni territoriali, per regolare profili
specifici della Croce rossa italiana, non  disciplinati  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 
  4. Il Ministro della difesa esercita il controllo sull'impiego  dei
fondi erogati per i servizi ausiliari delle forze armate. 
  5. La Croce rossa italiana e' inserita  nella  tabella  A  allegata
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. Dopo un periodo di due anni, decorrenti dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, si provvede al  trasferimento
della Croce rossa italiana dalla tabella A  alla  tabella  B  con  le
moda-lita' previste dalla citata legge n.  720  del  1984  e  con  la
normativa prevista dalla legge 5 agosto 1978, n.  468,  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  6. Il comitato centrale  adotta  gli  opportuni  provvedimenti  per
garantire l'autonomia gestionale dei comitati periferici. 
 
          Note all'art. 46: 
              - La legge 20 marzo 1975, n.  70,  reca:  «Disposizioni
          sul riordinamento degli enti pubblici  e  del  rapporto  di
          lavoro del personale dipendente». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27
          febbraio  2003,  n.  97,  reca:  «Regolamento   concernente
          l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici  di
          cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70». 
              - La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca:  «Istituzione
          del sistema  di  tesoreria  unica  per  enti  ed  organismi
          pubblici.». 
              - La legge 5 agosto 1978,  n.  468,  reca  «Riforma  di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio».