(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 48)
                              Art. 48. 
 
                             Regolamenti 
 
  1. Entro centottanta  giorni  dall'insediamento  dei  nuovi  organi
dell'Associazione,  il  consiglio  direttivo  nazionale  sottopone  a
revisione e adotta i  regolamenti  delle  componenti  volontaristiche
della Croce rossa italiana,  con  esclusione  dei  servizi  ausiliari
delle Forze armate, al fine di armonizzarli con le norme del presente
statuto. 
  2. In particolare, i regolamenti  dovranno  adeguarsi  ai  seguenti
principi: 
    a) trasparenza e razionalita' della struttura organizzativa,  che
consenta  di  allocare  i  poteri  di  gestione  e   le   conseguenti
responsabilita'; 
    b) sistema contabile coordinato con quello associativo, secondo i
principi di cui all'articolo 46 del presente statuto; 
    c) gestione delle  attivita'  coordinate  con  la  programmazione
della Croce rossa ai diversi livelli, sulla  base  di  protocolli  di
intesa  per  settori  di  attivita'  appositamente  stipulati  con  i
rispettivi comitati. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  entrata  in  vigore  del  presente
statuto il consiglio  direttivo  nazionale  disciplina  con  appositi
regolamenti: 
    a) le procedure per l'acquisto di beni e  servizi,  nel  rispetto
della normativa comunitaria; 
    b) le modalita' e  i  criteri  per  la  stipula  di  convenzioni,
contratti ed accordi di collaborazione per i servizi delegati di  cui
all'articolo 3 del presente statuto; 
    c) con l'esclusione dei servizi  ausiliari  delle  Forze  armate:
l'organizzazione degli uffici, l'attribuzione della  titolarita'  dei
medesimi, la dotazione  organica  e  le  norme  sul  personale  e  le
collaborazioni  esterne,  attuando  i  principi  di  cui  al  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  prevedendo  la  possibilita'  di
ricorrere a forme straordinarie di collaborazione  solo  al  fine  di
acquisire     professionalita'     non     presenti     nell'organico
dell'Associazione, ovvero  in  presenza  di  documentate  circostanze
imprevedibili  ed  eccezionali  e  comunque  non  oltre  una   soglia
percentuale annualmente determinata; 
    d) la costituzione, composizione e funzionamento del servizio  di
valutazione e controllo  strategico  secondo  i  principi  posti  dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
    e) l'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio per
le relazioni con  il  pubblico  in  conformita'  a  quanto  stabilito
dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    f) le modalita' di conferimento delle borse di studio; 
    g) le procedure elettorali di cui all'articolo  13  del  presente
statuto. 
  4. I regolamenti di cui al comma  2,  lettera  b),  e  al  comma  3
lettere a), b) c), d), e) sono soggetti all'approvazione, per  quanto
di rispettiva competenza, del Ministero della salute,  del  Ministero
della difesa, del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica. 
 
          Note all'art. 48: 
              - Per il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          recante: «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche» si veda la nota
          all'art. 6. 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  reca
          il «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59». 
              - L'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'  il
          seguente: 
              «Art 11. - Le amministrazioni  pubbliche,  al  fine  di
          garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n.
          241,   e   successive   modificazioni   ed    integrazioni,
          individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per
          le relazioni con il pubblico. 
              2.  Gli  uffici  per  le  relazioni  con  il   pubblico
          provvedono,  anche  mediante   l'utilizzo   di   tecnologie
          informatiche: 
                a)  al  servizio  all'utenza   per   i   diritti   di
          partecipazione di cui al capo  III  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; 
                b) all'informazione all'utenza relativa agli  atti  e
          allo stato dei procedimenti; 
                c)  alla  ricerca   ed   analisi   finalizzate   alla
          formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
          aspetti  organizzativi  e  logistici   del   rapporto   con
          l'utenza. 
              3. Agli uffici per le relazioni con il  pubblico  viene
          assegnato, nell'ambito delle  attuali  dotazioni  organiche
          delle  singole  amministrazioni,   personale   con   idonea
          qualificazione e con elevata capacita'  di  avere  contatti
          con  il  pubblico,  eventualmente  assicurato  da  apposita
          formazione. 
              4. Al fine di assicurare la  conoscenza  di  normative,
          servizi   e   strutture,   le   amministrazioni   pubbliche
          programmano  ed  attuano  iniziative  di  comunicazione  di
          pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
          Stato,  per  l'attuazione  delle   iniziative   individuate
          nell'ambito delle  proprie  competenze,  si  avvalgono  del
          Dipartimento  per   l'informazione   e   l'editoria   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  quale  struttura
          centrale  di  servizio,  secondo  un   piano   annuale   di
          coordinamento del fabbisogno  di  prodotti  e  servizi,  da
          sottoporre all'approvazione del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri. 
              5. Per le comunicazioni previste dalla legge  7  agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a
          carico del destinatario. 
              6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il
          pubblico e il personale da lui indicato possono  promuovere
          iniziative volte, anche con  il  supporto  delle  procedure
          informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico,
          alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure  e
          all'incremento delle modalita' di  accesso  informale  alle
          informazioni  in   possesso   dell'amministrazione   e   ai
          documenti amministrativi. 
              7.    L'organo    di     vertice     della     gestione
          dell'amministrazione  o  dell'ente   verifica   l'efficacia
          dell'applicazione delle iniziative di cui al  comma  6,  ai
          fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo
          personale del dipendente. Tale  riconoscimento  costituisce
          titolo autonomamente  valutabile  in  concorsi  pubblici  e
          nella progressione di carriera del dipendente.  Gli  organi
          di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai  sensi
          del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica,
          ai fini di un'adeguata pubblicizzazione  delle  stesse.  Il
          Dipartimento   annualmente   individua    le    forme    di
          pubblicazione.».