Art. 48. Regolamenti 1. Entro centottanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi dell'Associazione, il consiglio direttivo nazionale sottopone a revisione e adotta i regolamenti delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana, con esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate, al fine di armonizzarli con le norme del presente statuto. 2. In particolare, i regolamenti dovranno adeguarsi ai seguenti principi: a) trasparenza e razionalita' della struttura organizzativa, che consenta di allocare i poteri di gestione e le conseguenti responsabilita'; b) sistema contabile coordinato con quello associativo, secondo i principi di cui all'articolo 46 del presente statuto; c) gestione delle attivita' coordinate con la programmazione della Croce rossa ai diversi livelli, sulla base di protocolli di intesa per settori di attivita' appositamente stipulati con i rispettivi comitati. 3. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente statuto il consiglio direttivo nazionale disciplina con appositi regolamenti: a) le procedure per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto della normativa comunitaria; b) le modalita' e i criteri per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione per i servizi delegati di cui all'articolo 3 del presente statuto; c) con l'esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate: l'organizzazione degli uffici, l'attribuzione della titolarita' dei medesimi, la dotazione organica e le norme sul personale e le collaborazioni esterne, attuando i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo la possibilita' di ricorrere a forme straordinarie di collaborazione solo al fine di acquisire professionalita' non presenti nell'organico dell'Associazione, ovvero in presenza di documentate circostanze imprevedibili ed eccezionali e comunque non oltre una soglia percentuale annualmente determinata; d) la costituzione, composizione e funzionamento del servizio di valutazione e controllo strategico secondo i principi posti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; e) l'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; f) le modalita' di conferimento delle borse di studio; g) le procedure elettorali di cui all'articolo 13 del presente statuto. 4. I regolamenti di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3 lettere a), b) c), d), e) sono soggetti all'approvazione, per quanto di rispettiva competenza, del Ministero della salute, del Ministero della difesa, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Note all'art. 48: - Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» si veda la nota all'art. 6. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca il «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59». - L'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' il seguente: «Art 11. - Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico. 2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. 3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione. 4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario. 6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi. 7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.».