Art. 10.
                          Contratti quadro
  1.  Nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 33 del Trattato
istitutivo   della   Comunita'   europea   e   nei   limiti   di  cui
all'articolo 2,   comma 1,  del  regolamento  (CEE)  n.  26/1962  del
Consiglio,  del 4 aprile 1962, e successive modificazioni, i soggetti
economici  di  cui  al  capo I possono sottoscrivere contratti quadro
aventi i seguenti obiettivi:
    a) sviluppare  gli  sbocchi  commerciali  sui  mercati interno ed
estero,  e  orientare la produzione agricola per farla corrispondere,
sul  piano  quantitativo  e  qualitativo,  alla  domanda,  al fine di
perseguire condizioni di equilibrio e stabilita' del mercato;
    b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
    c) migliorare  la  qualita' dei prodotti con particolare riguardo
alle  diverse  vocazioni  colturali  e  territoriali  e  alla  tutela
dell'ambiente;
    d) ridurre  le  fluttuazioni  dei  prezzi  ed assicurare le altre
finalita'  perseguite  dall'articolo 33  del Trattato sulla Comunita'
europea;
    e) prevedere   i   criteri   di   adattamento   della  produzione
all'evoluzione del mercato.
  2.  Con  decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali
possono  essere  definite,  per singole filiere, modalita' di stipula
dei  contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano
una  rappresentativita'  specifica,  determinata  in  percentuale  al
volume   di   produzione  commercializzata,  da  parte  dei  soggetti
economici di cui al capo I.
 
          Note all'art. 10:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  33  del  trattato
          istitutivo della Comunita' europea:
              «Art.  33.  -  1.  Le finalita' della politica agricola
          comune sono:
                a) incrementare  la  produttivita'  dell'agricoltura,
          sviluppando  il  progresso tecnico, assicurando lo sviluppo
          razionale  della  produzione  agricola come pure un impiego
          migliore  dei  fattori  di produzione, in particolare della
          manodopera;
                b) assicurare  cosi'  un  tenore  di  vita  equo alla
          popolazione    agricola,    grazie    in   particolare   al
          miglioramento   del   reddito  individuale  di  coloro  che
          lavorano nell'agricoltura;
                c) stabilizzare i mercati;
                d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
                e) assicurare  prezzi  ragionevoli  nelle consegne ai
          consumatori.
              2.  Nell'elaborazione  della politica agricola comune e
          dei  metodi  speciali  che questa puo' implicare, si dovra'
          considerare:
                a) il  carattere  particolare dell'attivita' agricola
          che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle
          disparita'  strutturali  e  naturali fra le diverse regioni
          agricole;
                b) la   necessita'   di   operare   gradatamente  gli
          opportuni adattamenti;
                c) il  fatto  che,  negli Stati membri, l'agricoltura
          costituisce  un  settore  intimamente  connesso all'insieme
          dell'economia.».
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma 1,  del
          regolamento  (CEE)  n. 26/1962, del Consiglio, del 4 aprile
          1962:
              «1.  L'art. 85, paragrafo 1 del trattato non si applica
          agli  accordi,  decisioni  e  pratiche  di cui all'articolo
          precedente    che   costituiscono   parte   integrante   di
          un'organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari
          per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell'art. 39
          del  trattato.  Non si applica in particolare agli accordi,
          decisioni   e   pratiche   di   imprenditori  agricoli,  di
          associazioni  di imprenditori agricoli o di associazioni di
          dette  associazioni  appartenenti ad un unico Stato membro,
          nella  misura  in  cui,  senza  che  ne derivi l'obbligo di
          praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o
          la  vendita  di  prodotti  agricoli  o  l'utilizzazione  di
          impianti  comuni  per  il  deposito,  la manipolazione o la
          trasformazione   di   prodotti  agricoli,  a  meno  che  la
          Commissione  non accerti che in tal modo la concorrenza sia
          esclusa  o che siano compromessi gli obiettivi dell'art. 39
          del trattato.».