Art. 11.
                              Modalita'
  1. Il contratto quadro definisce il prodotto, le attivita' e l'area
geografica  nei  cui  confronti  e' applicabile; nel contratto quadro
devono essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo.
  2. Ai contratti quadro si applicano i seguenti principi generali:
    a) confronto preventivo delle previsioni della produzione e degli
sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro armonizzazione;
    b) definizione  di  prescrizioni  al fine di adeguare il prodotto
oggetto  del  contratto  quadro  alle  esigenze  dell'immissione  sul
mercato,  con  riferimento anche alle caratteristiche qualitative del
prodotto  ed  ai  servizi logistici che incidono sulla determinazione
del prezzo di commercializzazione;
    c) obbligo  per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto
del   contratto   quadro   tramite   un  contratto  di  coltivazione,
allevamento   e   fornitura,  o  tramite  altro  contratto,  comunque
denominato,  da  stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del
contratto  quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei
confronti    degli    imprenditori   agricoli   non   aderenti   alle
organizzazioni  stipulanti,  ai  sensi  dell'articolo 13. Il rispetto
delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere garantito
dalla   previsione   espressa,   contenuta  negli  accordi  stessi  e
confermata  nei  contratti-tipo  e  nei  contratti  individuali,  che
considera,  ai  fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di
grave  importanza  ogni  sua  violazione, con diritto al risarcimento
degli eventuali danni;
    d) definizione    dei    criteri   per   la   valutazione   delle
diversificazioni  di  prezzo  da  stabilire  in relazione al processo
produttivo  applicato e alle caratteristiche qualitative dei prodotti
considerati   per   assicurare   il  raggiungimento  delle  finalita'
dell'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
  3.  Sono  esclusi  dai  contratti quadro i quantitativi di prodotto
conferiti  dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per
la    raccolta,    la    lavorazione,    la   trasformazione   e   la
commercializzazione   sul   mercato   delle  produzioni  agricole  ed
agroalimentari.  E'  facolta'  delle  cooperative agricole e dei loro
consorzi aderire ai contratti quadro.
  4.   I  contratti  quadro  devono  contenere,  per  ogni  prodotto,
disposizioni relative a:
    a) il   riconoscimento   delle   cause   di  forza  maggiore  che
giustificano  il  mancato rispetto parziale o totale delle reciproche
obbligazioni delle parti nei singoli contratti;
    b) l'individuazione  di un collegio arbitrale terzo rispetto alle
parti  al  quale  rimettere  ogni  controversia fra le organizzazioni
firmatarie  degli  accordi  quadro,  in ordine alla interpretazione o
all'esecuzione degli stessi, e di rimettere a tale organo indicato in
ciascun  contratto  quadro ogni controversia tra gli imprenditori che
siano  interessati  direttamente  alla esecuzione dei contratti o che
siano  parti  dei  contratti  da essi regolati. La determinazione del
risarcimento  del danno derivante dalla violazione di quanto disposto
dal  comma 2,  la  lettera c),  deve  essere  anch'essa  rimessa alla
decisione  di  un  collegio  arbitrale  nominato  nei  modi  e con le
modalita'  di  procedura previsti nella presente lettera b). Il danno
e' liquidato con valutazione equitativa;
    c) le   modalita'   di   corresponsione,   da  parte  di  ciascun
produttore,   trasformatore,   commerciante   e   distributore   alle
rispettive organizzazioni firmatarie, di contributi, ove previsto dai
contratti  quadro,  per le spese previste dagli accordi finalizzate a
favorire  la  stabilizzazione  del  mercato  e  -  attraverso  studi,
controlli  tecnici  ed  economici,  ed  azioni per la promozione e lo
sviluppo  delle  vendite - la valorizzazione dei prodotti oggetto dei
contratti  quadro. Il contributo puo' essere determinato da una quota
percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei singoli contratti;
    d) la  previsione  delle  sanzioni  e degli indennizzi in caso di
inadempimento   parziale   o  totale  delle  obbligazioni,  anche  in
relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 12 e 13.
  5.  I  contratti  quadro  stabiliscono  il contratto-tipo, che deve
essere  adottato  nella  stipulazione  dei contratti di coltivazione,
allevamento e fornitura.
  6.  I  contratti quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura
delle  parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali, il quale, entro
trenta  giorni  dal  deposito,  puo'  formulare osservazioni circa la
rappresentativita'  delle  parti  contraenti  e  la conformita' degli
accordi  alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine
senza  osservazioni,  i  contratti  quadro  ed  il  contratto-tipo si
intendono  efficaci  e  sono  pubblicati sul sito del Ministero delle
politiche agricole e forestali e su quelli delle regioni interessate.
 
          Note all'art. 11:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 1453 e 1455 del
          codice civile:
              «Art.    1453    (Risolubilita'   del   contratto   per
          inadempimento).    -    Nei   contratti   con   prestazioni
          corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue
          obbligazioni,   l'altro   puo'   a   sua   scelta  chiedere
          l'adempimento  o  la  risoluzione  del contratto, salvo, in
          ogni caso, il risarcimento del danno.
              La  risoluzione  puo'  essere domandata anche quando il
          giudizio  e'  stato promosso per ottenere l'adempimento; ma
          non  puo'  piu'  chiedersi  l'adempimento  quando  e' stata
          domandata la risoluzione.
              Dalla  data della domanda di risoluzione l'inadempiente
          non puo' piu' adempiere la propria obbligazione.».
              «Art.   1455   (Importanza  dell'inadempimento).  -  Il
          contratto  non  si puo' risolvere se l'inadempimento di una
          delle   parti   ha   scarsa   importanza,   avuto  riguardo
          all'interesse dell'altra.».
              - Il  testo  dell'art. 33 del trattato istitutivo della
          Comunita' europea e' riportato nelle note all'art. 10.