Art. 11. Modalita' 1. Il contratto quadro definisce il prodotto, le attivita' e l'area geografica nei cui confronti e' applicabile; nel contratto quadro devono essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo. 2. Ai contratti quadro si applicano i seguenti principi generali: a) confronto preventivo delle previsioni della produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro armonizzazione; b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il prodotto oggetto del contratto quadro alle esigenze dell'immissione sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di commercializzazione; c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto del contratto quadro tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'articolo 13. Il rispetto delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere garantito dalla previsione espressa, contenuta negli accordi stessi e confermata nei contratti-tipo e nei contratti individuali, che considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave importanza ogni sua violazione, con diritto al risarcimento degli eventuali danni; d) definizione dei criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo da stabilire in relazione al processo produttivo applicato e alle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati per assicurare il raggiungimento delle finalita' dell'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunita' europea. 3. Sono esclusi dai contratti quadro i quantitativi di prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle produzioni agricole ed agroalimentari. E' facolta' delle cooperative agricole e dei loro consorzi aderire ai contratti quadro. 4. I contratti quadro devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative a: a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti nei singoli contratti; b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie degli accordi quadro, in ordine alla interpretazione o all'esecuzione degli stessi, e di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto quadro ogni controversia tra gli imprenditori che siano interessati direttamente alla esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati. La determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione di quanto disposto dal comma 2, la lettera c), deve essere anch'essa rimessa alla decisione di un collegio arbitrale nominato nei modi e con le modalita' di procedura previsti nella presente lettera b). Il danno e' liquidato con valutazione equitativa; c) le modalita' di corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore, commerciante e distributore alle rispettive organizzazioni firmatarie, di contributi, ove previsto dai contratti quadro, per le spese previste dagli accordi finalizzate a favorire la stabilizzazione del mercato e - attraverso studi, controlli tecnici ed economici, ed azioni per la promozione e lo sviluppo delle vendite - la valorizzazione dei prodotti oggetto dei contratti quadro. Il contributo puo' essere determinato da una quota percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei singoli contratti; d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in caso di inadempimento parziale o totale delle obbligazioni, anche in relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 12 e 13. 5. I contratti quadro stabiliscono il contratto-tipo, che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura. 6. I contratti quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, puo' formulare osservazioni circa la rappresentativita' delle parti contraenti e la conformita' degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro ed il contratto-tipo si intendono efficaci e sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle regioni interessate.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 1453 e 1455 del codice civile: «Art. 1453 (Risolubilita' del contratto per inadempimento). - Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro puo' a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione puo' essere domandata anche quando il giudizio e' stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non puo' piu' chiedersi l'adempimento quando e' stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non puo' piu' adempiere la propria obbligazione.». «Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento). - Il contratto non si puo' risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.». - Il testo dell'art. 33 del trattato istitutivo della Comunita' europea e' riportato nelle note all'art. 10.