Art. 12.
             Recesso, cessione di azienda, e privilegio
  1.   Ciascuno   dei  contraenti  puo'  recedere  dal  contratto  di
coltivazione, allevamento e fornitura mediante preavviso di un anno e
dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne.
  2.  In  caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di
un  imprenditore  che  ha  sottoscritto  un  contratto individuale di
coltivazione,  allevamento  e fornitura in esecuzione di un contratto
quadro,  il  cedente  e'  tenuto  a  dichiarare nell'atto di cessione
l'esistenza  di  tale  contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a
rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione.
  3.  In  caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2,
l'inadempiente  e' obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi
con  valutazione  equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed
e'   assoggettato  alle  sanzioni  ed  agli  indennizzi  fissati  dai
contratti quadro. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione
dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.
  4.   I  crediti  degli  imprenditori  agricoli  nei  confronti  dei
trasformatori,   commercianti   e  dei  distributori  acquirenti  dei
prodotti  in  forza  di contratti stipulati nel rispetto del presente
decreto,  hanno privilegio generale sui mobili, con il grado previsto
dall'articolo 2751-bis, primo comma, n. 4), del codice civile.
 
          Nota all'art. 12:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2751-bis del codice
          civile:
              «Art.   2751-bis.   -   Crediti   per   retribuzioni  e
          provvigioni,   crediti   dei   coltivatori  diretti,  delle
          societa' od enti cooperativi e delle imprese artigiane.
              Hanno   privilegio   generale   sui  mobili  i  crediti
          riguardanti:
                1) le  retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
          prestatori  di  lavoro  subordinato  e  tutte le indennita'
          dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
          nonche'  il  credito del lavoratore per i danni conseguenti
          alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
          dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
          il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
          di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
                2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro
          prestatore  d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due
          anni di prestazione;
                3) le  provvigioni  derivanti dal rapporto di agenzia
          dovute  per  l'ultimo  anno  di prestazione e le indennita'
          dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
                4) i    crediti    del   coltivatore   diretto,   sia
          proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o
          comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita
          dei  prodotti,  nonche' i crediti del mezzadro o del colono
          indicati dall'art. 2765;
                5) i  crediti dell'impresa artigiana e delle societa'
          od  enti  cooperativi  di  produzione  e  di  lavoro, per i
          corrispettivi  dei  servizi  prestati  e  della vendita dei
          manufatti;
                5-bis) i  crediti delle societa' cooperative agricole
          e  dei  loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei
          prodotti;
                5-ter) i  crediti  delle imprese fornitrici di lavoro
          temporaneo  di  cui  alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per
          gli  oneri  retributivi  e  previdenziali  addebitati  alle
          imprese utilizzatrici.».