Art. 13.
                      Obblighi degli acquirenti
  1.  Le  parti  acquirenti  aderenti  ad  organizzazioni che abbiano
stipulato  un  contratto  quadro sono obbligate ad applicare tutte le
condizioni in esso previste ai contratti di coltivazione, allevamento
e  fornitura  e  ad  ogni  altro  contratto  che riguardi prodotti di
provenienza  nazionale  contemplati  nell'accordo, anche se stipulati
con imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie
del contratto quadro.
  2.  Gli  imprenditori  agricoli  non  aderenti  alle organizzazioni
firmatarie   di   contratti   quadro,  ove  concludano  contratti  di
coltivazione,   allevamento   e   fornitura   che  riguardi  prodotti
contemplati in un contratto quadro, possono pretendere l'applicazione
in  loro  favore delle clausole contenute in detto accordo, e sono in
tal  caso  obbligati a corrispondere alle organizzazioni firmatarie i
contributi di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c).
  3.   La   violazione   degli   obblighi   di   cui   ai  precedenti
commi costituisce,  ai  fini  degli  articoli 1453  e 1455 del codice
civile,  grave  inadempienza,  con  diritto  delle organizzazioni dei
produttori  o  loro forme associate firmatarie del contratto quadro e
dei   singoli   imprenditori   agricoli   che   ne   hanno  richiesto
l'applicazione, di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
  4.   Alle   controversie  relative  alle  fattispecie  previste  ai
commi precedenti   si   applica   quanto  disposto  dall'articolo 11,
comma 4, lettera b).
 
          Nota all'art. 13:
              - Il testo degli articoli 1453 e 1455 del codice civile
          e' riportato nelle note all'art. 11.