Art. 14.
                              Incentivi
  1.  Nel  rispetto  delle  norme  comunitarie, la stipula di singoli
contratti  di  coltivazione,  di  allevamento e fornitura conformi ai
contratti  quadro  costituisce  criterio  di  preferenza,  secondo le
modalita'   stabilite   in   ciascun  bando  di  partecipazione,  per
attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione
delle  imprese  agricole,  agroalimentari  e di commercializzazione e
vendita   dei   prodotti   agricoli.   I  contratti  di  conferimento
sottoscritti  tra  le  cooperative  agricole  e  loro  consorzi  ed i
rispettivi  associati  sono  equiparati ai contratti di coltivazione,
allevamento   e   fornitura  qualora  perseguano  gli  obiettivi  dei
contratti quadro di cui all'articolo 10.
  2.  Le  amministrazioni  pubbliche assumono le opportune iniziative
per promuovere e valorizzare i contratti di cui al comma 1.
  3.  Costituisce  priorita'  nell'accesso  ai regimi di aiuti di cui
all'articolo 66,  commi 1  e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
la stipula di contratti di cui al comma 1.
  4.  Le  regioni  possono  attribuire  priorita'  nell'erogazione di
contributi alle imprese di cui al comma 1.
  5.  Il  valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della
legge  23 dicembre  1999,  n.  488, nell'aggiudicazione degli appalti
pubblici   e'  esteso  anche  alle  produzioni  agricole  oggetto  di
contratti quadro.
 
          Note all'art. 14:
              - Si  riporta il testo dell'art. 66, commi 1 e 2, della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289:
              «Art.  66 (Sostegno della filiera agroalimentare). - 1.
          Al  fine  di favorire l'integrazione di filiera del sistema
          agricolo  e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti
          agroalimentari  nelle  aree  sottoutilizzate,  il Ministero
          delle  politiche  agricole  e forestali, nel rispetto della
          programmazione  regionale, promuove, nel limite finanziario
          complessivo   fissato   con   deliberazione   del  CIPE  in
          attuazione  degli  articoli 60  e  61 della presente legge,
          contratti  di  filiera e di distretto a rilevanza nazionale
          con  gli  operatori  delle  filiere,  ivi comprese le forme
          associate,  finalizzati  alla realizzazione di programmi di
          investimenti   aventi   carattere   interprofessionale,  in
          coerenza  con  gli  orientamenti  comunitari  in materia di
          aiuti di Stato in agricoltura.
              2.   I   criteri,  le  modalita'  e  le  procedure  per
          l'attuazione  delle  iniziative  di  cui  al  comma 1  sono
          definiti  con decreto del Ministro delle politiche agricole
          e   forestali,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  59, comma 4, della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488:
              «4.   Per  garantire  la  promozione  della  produzione
          agricola  biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche
          che  gestiscono  mense scolastiche ed ospedaliere prevedono
          nelle   diete   giornaliere   l'utilizzazione  di  prodotti
          biologici,  tipici  e  tradizionali  nonche'  di  quelli  a
          denominazione  protetta,  tenendo conto delle linee guida e
          delle  altre  raccomandazioni dell'Istituto nazionale della
          nutrizione.  Gli  appalti pubblici di servizi relativi alla
          ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai
          sensi   dell'art.  23,  comma 1,  lettera b),  del  decreto
          legislativo   17 marzo   1995,   n.   157,   e   successive
          modificazioni,  attribuendo  valore preminente all'elemento
          relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti.».