Art. 15.
              Altri accordi del sistema agroalimentare
  1.  Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori
agricoli  ed  imprese,  che beneficino di una stessa denominazione di
origine  protetta  (DOP),  indicazione  geografica  protetta  (IGP) e
attestazione   di   specificita'   (AS)  riconosciuta  ai  sensi  dei
regolamenti  (CEE)  n.  2081/92  e  n.  2082/92  del  Consiglio,  del
14 luglio  1992,  o  che  siano  integrati  nella  stessa  filiera di
produzione avente la dicitura di «agricoltura biologica» ai sensi del
regolamento  (CE) n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, sono
approvati  dal  Ministero  delle politiche agricole e forestali. Tali
accordi   devono  essere  stipulati  per  iscritto,  per  un  periodo
determinato  che  non  puo'  essere  superiore  a  tre anni e possono
riguardare soltanto:
    a) una  programmazione previsionale e coordinata della produzione
in funzione del mercato;
    b) un  piano di miglioramento della qualita' dei prodotti, avente
come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta;
    c) una  concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati
della produzione degli aderenti.
  2.  In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati
fra  produttori  agricoli,  o  fra  produttori agricoli ed imprese di
approvvigionamento    o   di   trasformazione   e   le   disposizioni
autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli
riconosciute  ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio,
del  28 ottobre  1996, e del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio
del  20 maggio  1997,  e  le organizzazioni interprofessionali di cui
all'articolo 12,    destinati    a    riassorbire    una   temporanea
sovracapacita'  produttiva  per ristabilire l'equilibrio del mercato,
devono  essere  autorizzati  dal Ministero delle politiche agricole e
forestali.   Tali  misure  devono  essere  adeguate  a  superare  gli
squilibri  e  non  possono  in  alcun  caso riguardare la materia dei
prezzi. La durata degli accordi non puo' eccedere un anno.
  3.  Gli  accordi  di  cui  ai  commi 1 e 2 non possono in ogni caso
prevedere  restrizioni  non strettamente necessarie al raggiungimento
degli  scopi  indicati  nei  medesimi commi, ne' possono eliminare la
concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
  4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe
a  quanto  previsto  dall'articolo 2  della legge 10 ottobre 1990, n.
287.
 
          Note all'art. 15:
              - Il  regolamento  CEE  n.  2081/92,  del Consiglio del
          14 luglio  1992,  pubblicato nella G.U.C.E. 24 luglio 1992,
          n.  L  208,  e'  relativo alla protezione delle indicazioni
          geografiche  e  delle  denominazioni d'origine dei prodotti
          agricoli ed alimentari.
              - Il  regolamento  CEE  n.  2082/92,  del Consiglio del
          14 luglio  1992,  pubblicato nella G.U.C.E. 24 luglio 1992,
          n. L 208, e' relativo alle attestazioni di specificita' dei
          prodotti agricoli ed alimentari.
              - Il  regolamento  (CEE)  n. 2092/91, del Consiglio del
          24 giugno  1991,  pubblicato nella G.U.C.E. 22 luglio 1991,
          n.  L 198, e' relativo al metodo di produzione biologico di
          prodotti  agricoli  e  alla  indicazione di tale metodo sui
          prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
              - Il  regolamento  (CE)  n.  2200/96, del Consiglio del
          28 ottobre  1996,  pubblicato  nella  G.U.C.E.  21 novembre
          1996,  n.  L 297, e' relativo all'organizzazione comune dei
          mercati nel settore degli ortofrutticoli.
              - Il  regolamento  (CE)  n.  952/97,  del Consiglio del
          2 maggio  1997, pubblicato nella G.U.C.E. 2 giugno 1997, n.
          L  142,  e'  relativo  alle associazioni di produttori e le
          relative unioni.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          10 ottobre 1990, n. 287:
              «Art.   2   (Intese   restrittive   della  liberta'  di
          concorrenza).  - 1. Sono considerati intese gli accordi e/o
          le    pratiche    concordati   tra   imprese   nonche'   le
          deliberazioni,  anche  se adottate ai sensi di disposizioni
          statutarie  o  regolamentari,  di consorzi, associazioni di
          imprese ed altri organismi similari.
              2.  Sono  vietate le intese tra imprese che abbiano per
          oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
          maniera  consistente il gioco della concorrenza all'interno
          del  mercato  nazionale o in una sua parte rilevante, anche
          attraverso attivita' consistenti nel:
                a) fissare  direttamente  o  indirettamente  i prezzi
          d'acquisto   o   di   vendita   ovvero   altre   condizioni
          contrattuali;
                b) impedire  o limitare la produzione, gli sbocchi, o
          gli  accessi  al  mercato,  gli  investimenti,  lo sviluppo
          tecnico o il progresso tecnologico;
                c) ripartire    i    mercati    o    le    fonti   di
          approvvigionamento;
                d) applicare,  nei  rapporti  commerciali  con  altri
          contraenti,    condizioni    oggettivamente   diverse   per
          prestazioni  equivalenti,  cosi'  da  determinare  per essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
                e) subordinare    la    conclusione    di   contratti
          all'accettazione   da   parte  degli  altri  contraenti  di
          prestazioni  supplementari  che,  per loro natura o secondo
          gli   usi  commerciali,  non  abbiano  alcun  rapporto  con
          l'oggetto dei contratti stessi.
              3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.».