Art. 15. Altri accordi del sistema agroalimentare 1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificita' (AS) riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, o che siano integrati nella stessa filiera di produzione avente la dicitura di «agricoltura biologica» ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non puo' essere superiore a tre anni e possono riguardare soltanto: a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato; b) un piano di miglioramento della qualita' dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta; c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della produzione degli aderenti. 2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, e del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non puo' eccedere un anno. 3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, ne' possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Note all'art. 15: - Il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, pubblicato nella G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 208, e' relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. - Il regolamento CEE n. 2082/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, pubblicato nella G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 208, e' relativo alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari. - Il regolamento (CEE) n. 2092/91, del Consiglio del 24 giugno 1991, pubblicato nella G.U.C.E. 22 luglio 1991, n. L 198, e' relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. - Il regolamento (CE) n. 2200/96, del Consiglio del 28 ottobre 1996, pubblicato nella G.U.C.E. 21 novembre 1996, n. L 297, e' relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. - Il regolamento (CE) n. 952/97, del Consiglio del 2 maggio 1997, pubblicato nella G.U.C.E. 2 giugno 1997, n. L 142, e' relativo alle associazioni di produttori e le relative unioni. - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287: «Art. 2 (Intese restrittive della liberta' di concorrenza). - 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonche' le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attivita' consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.».