Art. 16.
             Disposizioni finali e abrogazione di norme
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo la legge 16 marzo 1988, n. 88, e' abrogata.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono soppresse le seguenti norme:
    a) articoli 26,  27,  28  e  29 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, e successive modificazioni;
    b) articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
  3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute
nei decreti ministeriali previsti dal presente decreto legislativo si
osservano,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni precedentemente
vigenti.
  4.  Nel  settore bieticolo-saccarifero, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 1,   comma 1,   lettera f),  i  contratti  quadro  sono
sottoscritti,  in  rappresentanza  degli imprenditori agricoli, dalle
associazioni  nazionali  maggiormente  rappresentative dei produttori
bieticoli.  A tali contratti si applicano le norme di cui al presente
decreto.
  5.  All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Possono costituire un'Organizzazione interprofessionale gli
organismi   maggiormente  rappresentativi  a  livello  nazionale  nei
settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della
distribuzione   dei   prodotti   agricoli   e   agroalimentari.  Sono
considerati  rappresentativi  a  livello  nazionale gli organismi che
sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro.
  1-ter.  Il  Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i
compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni
interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e  forestali,  sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i criteri e le modalita' per:
    a) il   riconoscimento   ed   i  controlli  delle  organizzazioni
interprofessionali;
    b) la nomina degli amministratori;
    c) la  definizione  delle  condizioni  per  estendere  anche alle
imprese  non  aderenti  le  regole  approvate  ai  sensi del comma 2,
sempreche'    l'organizzazione    interprofessionale    dimostri   di
rappresentare  almeno  il  66  per  cento  della  produzione  o della
commercializzazione sul territorio nazionale.».
  6.  Il  comma 2-quater  dell'articolo 12  del  decreto  legislativo
30 aprile 1998, n. 173, e' soppresso.
  7. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
                              delle finanze
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 16:
              - La  legge 16 marzo 1988, n. 88, abrogata dal presente
          decreto,  recava  norme  sugli accordi interprofessionali e
          sui  contratti  di  coltivazione  e  vendita  dei  prodotti
          agricoli.
              - Gli  articoli 27,  28  e  29  del decreto legislativo
          18 maggio  2001,  n.  228,  abrogati  dal presente decreto,
          recavano, rispettivamente:
                «Requisiti delle organizzazioni di produttori.».
                «Programmi   di  attivita'  delle  organizzazioni  di
          produttori e delle loro forme associate.».
                «Aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro
          forme associate.».
              - L'art.  11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
          173,  abrogato  dal  presente decreto, recava: «Accordi del
          sistema agroalimentare.».
              - Il   testo   dell'art.  12  del  decreto  legislativo
          30 aprile 1998, n. 173, e' riportato nelle note all'art. 9.