Art. 16. Disposizioni finali e abrogazione di norme 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la legge 16 marzo 1988, n. 88, e' abrogata. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppresse le seguenti norme: a) articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni; b) articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. 3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dal presente decreto legislativo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni precedentemente vigenti. 4. Nel settore bieticolo-saccarifero, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), i contratti quadro sono sottoscritti, in rappresentanza degli imprenditori agricoli, dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei produttori bieticoli. A tali contratti si applicano le norme di cui al presente decreto. 5. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Possono costituire un'Organizzazione interprofessionale gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 1-ter. Il Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per: a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali; b) la nomina degli amministratori; c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreche' l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.». 6. Il comma 2-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' soppresso. 7. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia La Loggia, Ministro per gli affari regionali La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 16: - La legge 16 marzo 1988, n. 88, abrogata dal presente decreto, recava norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli. - Gli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente: «Requisiti delle organizzazioni di produttori.». «Programmi di attivita' delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate.». «Aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate.». - L'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, abrogato dal presente decreto, recava: «Accordi del sistema agroalimentare.». - Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' riportato nelle note all'art. 9.