Art. 2.
                    Organizzazioni di produttori
  1.  Le  organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la
commercializzazione  della  produzione  dei produttori aderenti per i
quali sono riconosciute ed in particolare di:
    a) assicurare  la programmazione della produzione e l'adeguamento
della  stessa  alla  domanda, sia dal punto di vista quantitativo che
qualitativo;
    b) concentrare   l'offerta  e  commercializzare  direttamente  la
produzione degli associati;
    c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
    d) ridurre  i  costi  di  produzione e stabilizzare i prezzi alla
produzione;
    e) promuovere   pratiche   colturali  e  tecniche  di  produzione
rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di
migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di
tutelare  la  qualita'  delle  acque,  dei  suoli  e  del paesaggio e
favorire    la    biodiversita',   nonche'   favorire   processi   di
rintracciabilita',  anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
cui al regolamento (CE) n. 178/2002;
    f) assicurare  la  trasparenza  e  la  regolarita'  dei  rapporti
economici  con  gli  associati  nella  determinazione  dei  prezzi di
vendita dei prodotti;
    g) realizzare iniziative relative alla logistica;
    h) adottare tecnologie innovative;
    i) favorire   l'accesso   a   nuovi   mercati,  anche  attraverso
l'apertura di sedi o uffici commerciali.
  2.  Per  la  realizzazione  di programmi finalizzati all'attuazione
degli  scopi  di  cui  al  comma 1,  le  organizzazioni di produttori
costituiscono  fondi  di  esercizio  alimentati  da  contributi degli
aderenti,  calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti
effettivamente   commercializzati,   con  possibili  integrazioni  di
finanziamenti  pubblici,  in conformita' a quanto disposto in materia
di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a
legislazione vigente.
 
          Nota all'art. 2:
              - Il  regolamento  (CE) 28 gennaio 2002, del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  n.  178/02,  che  stabilisce i
          principi   e   i   requisiti  generali  della  legislazione
          alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
          alimentare  e  fissa  procedure  nel  campo della sicurezza
          alimentare,  e' pubblicato nella G.U.C.E. 1° febbraio 2002,
          n. L 31.