Art. 3.
            Requisiti delle organizzazioni di produttori
  1.  Le  organizzazioni  di  produttori  devono  assumere  una delle
seguenti forme giuridiche societarie:
    a) societa'   di   capitali   aventi   per   oggetto  sociale  la
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli, il cui capitale sociale
sia  sottoscritto  da  imprenditori agricoli o da societa' costituite
dai  medesimi  soggetti  o  da  societa'  cooperative agricole e loro
consorzi;
    b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
    c) societa'  consortili  di  cui all'articolo 2615-ter del codice
civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
  2.  Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere
espressamente:
    a) l'obbligo per i soci di:
      1) applicare  in  materia  di  produzione, commercializzazione,
tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
      2) aderire,   per   quanto   riguarda   la  produzione  oggetto
dell'attivita' della organizzazione, ad una sola di esse;
      3) far  vendere almeno il 75 per cento della propria produzione
direttamente dall'organizzazione, con facolta' di commercializzare in
nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;
      4)  mantenere  il vincolo associativo per almeno un triennio e,
ai  fini  del  recesso,  osservare  il  preavviso  di almeno sei mesi
dall'inizio della campagna di commercializzazione;
    b) disposizioni concernenti:
      1)  regole  atte  a  garantire ai soci il controllo democratico
dell'organizzazione  ed  evitare  qualsiasi  abuso  di  potere  o  di
influenza  di  uno  o piu' produttori in relazione alla gestione e al
funzionamento;
      2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari
e,  in  particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o
delle regole fissate dalle organizzazioni;
      3)  le  regole  contabili  e  di  bilancio  necessarie  per  il
funzionamento dell'organizzazione.
  3.  Ai  fini  del  riconoscimento,  le organizzazioni di produttori
devono  avere  un  numero  minimo di produttori aderenti ed un volume
minimo  di  produzione,  conferita  dagli associati, commercializzata
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da  adottare  entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto.  Fino  alla data di entrata in vigore del predetto
decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali, ai fini
del  riconoscimento,  le organizzazioni di produttori devono avere un
numero  minimo  di  cinque produttori aderenti ed un volume minimo di
produzione,  conferita dagli associati, commercializzata direttamente
pari a 3 milioni di euro.
  4.  Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita,
in  tutto  o  in  parte,  da  aderenti  persone  giuridiche  composte
esclusivamente  da  produttori, il numero minimo di produttori di cui
al  comma 3  e'  calcolato in base al numero di produttori aderenti a
ciascuna delle persone giuridiche.
  5. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al
comma 3.
  6.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  specifiche  in materia di
organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle
singole organizzazioni comuni di mercato.
 
          Nota all'art. 3:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2615-ter del codice
          civile:
              «Art.  2615-ter  (Societa'  consortili).  - Le societa'
          previste  nei  capi III  e  seguenti  del  titolo V possono
          assumere  come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art.
          2602.
              In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo
          dei soci di versare contributi in denaro.».