Art. 4.
          Riconoscimento delle organizzazioni di produttori
  1.  Le  regioni  riconoscono  le organizzazioni di produttori sulla
base  dei  requisiti  di  cui  all'articolo 3.  Con il decreto di cui
all'articolo 3,  comma 3,  possono  essere  definite  le modalita' di
riconoscimento  in caso di mancata adozione da parte regionale, entro
termini  da  definire  nel  predetto  decreto,  di  un  provvedimento
espresso di diniego.
  2.  Il  riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo
nazionale  delle  organizzazioni  dei produttori, istituito presso il
Ministero  delle  politiche  agricole e forestali e' comunicato dalle
regioni  tramite  il  Sistema  informativo agricolo nazionale (SIAN).
L'iscrizione  delle  organizzazioni  dei  produttori  riconosciute al
predetto  Albo, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a
quelle   previste   dalle  leggi  speciali,  ha  l'efficacia  di  cui
all'articolo 2193 del codice civile.
  3.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite
le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni
dei produttori, ai fine di accertare il rispetto dei requisiti per il
riconoscimento.  Il  decreto  definisce  altresi' le modalita' per la
revoca del riconoscimento.
  4.   Le   organizzazioni   di   produttori  riconosciute  ai  sensi
dell'articolo 26  del  decreto  legislativo  18 maggio  2001, n. 228,
mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al comma 2.
  5.  Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge
20 ottobre   1978,   n.  674,  devono,  entro  il  31 dicembre  2005,
trasformarsi  in una delle forme societarie previste dall'articolo 3,
comma 1.  Gli  atti  e  le  formalita'  posti in essere ai fini della
trasformazione  sono  assoggettati,  in  luogo  dei relativi tributi,
all'imposta  sostitutiva  determinata  nella misura di 1.500 euro. In
mancanza di trasformazione le regioni revocano il riconoscimento alle
predette associazioni.
 
          Note all'art. 4:
              - Si riporta il testo dell'art. 2193 del codice civile:
              «Art.  2193  (Efficacia dell'iscrizione). - I fatti dei
          quali  la  legge  prescrive  l'iscrizione  e non sono stati
          iscritti,  non  possono  essere  opposti ai terzi da chi e'
          obbligato  a  richiederne  l'iscrizione,  a meno che questi
          provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
              L'ignoranza  dei  fatti  dei  quali  la legge prescrive
          l'iscrizione  non puo' essere opposta dai terzi dal momento
          in cui l'iscrizione e' avvenuta.
              Sono salve le disposizioni particolari della legge.».
              - L'art.  26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
          228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
          norma  dell'art.  7  della  legge  5 marzo  2001, n. 57), e
          successive  modificazioni,  abrogato  dal presente decreto,
          recava: «Organizzazioni di produttori».
              - La  legge  20 ottobre  1978,  n.  674,  recante norme
          sull'associazionismo dei produttori agricoli, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1978, n. 311.