Art. 4. Riconoscimento delle organizzazioni di produttori 1. Le regioni riconoscono le organizzazioni di produttori sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere definite le modalita' di riconoscimento in caso di mancata adozione da parte regionale, entro termini da definire nel predetto decreto, di un provvedimento espresso di diniego. 2. Il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' comunicato dalle regioni tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). L'iscrizione delle organizzazioni dei produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, ai fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresi' le modalita' per la revoca del riconoscimento. 4. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al comma 2. 5. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono, entro il 31 dicembre 2005, trasformarsi in una delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 1.500 euro. In mancanza di trasformazione le regioni revocano il riconoscimento alle predette associazioni.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 2193 del codice civile: «Art. 2193 (Efficacia dell'iscrizione). - I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione e non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi e' obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non puo' essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione e' avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge.». - L'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e successive modificazioni, abrogato dal presente decreto, recava: «Organizzazioni di produttori». - La legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1978, n. 311.