Art. 5.
         Forme associate delle organizzazioni di produttori
  1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire
una   organizzazione   comune,   nelle   forme   societarie   di  cui
all'articolo 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi:
    a) concentrare  e  valorizzare  l'offerta  dei  prodotti agricoli
sottoscrivendo  i  contratti  quadro  al  fine di commercializzare la
produzione delle organizzazioni dei produttori;
    b) gestire le crisi di mercato;
    c) costituire   fondi   di  esercizio  per  la  realizzazione  di
programmi;
    d) coordinare le attivita' delle organizzazioni di produttori;
    e) promuovere   e   realizzare   servizi   per  il  miglioramento
qualitativo  e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse
comune  per  le  organizzazioni  associate allo scopo di rendere piu'
funzionale l'attivita' delle stesse;
    f) svolgere  azioni  di  supporto  alle attivita' commerciali dei
soci, anche mediante la creazione di societa' di servizi.
  2.   Le   Unioni  nazionali  delle  organizzazioni  dei  produttori
riconosciute  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto
legislativo,   qualora  perseguano  gli  scopi  di  cui  al  comma 1,
lettere a), b) e c), devono costituirsi nelle forme societarie di cui
all'articolo 3, comma 1.
  3.  Spettano  al  Ministero  delle politiche agricole e forestali i
compiti  di  riconoscimento,  controllo,  vigilanza  e sostegno delle
forme   associate   di   organizzazioni   di   produttori,  ai  sensi
dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.
  4.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere
definiti  i  requisiti  minimi differenziati delle forme associate di
organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento.
 
          Nota all'art. 5:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  33,  comma 3,  del
          decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «3.  Il  Ministero  svolge  in  particolare, nei limiti
          stabiliti  dal  predetto  art.  2  del  decreto legislativo
          4 giugno  1997,  n.  143,  le  funzioni  e  i compiti nelle
          seguenti aree funzionali:
                a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento,
          di  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano,  delle  linee di politica agricola e forestale, in
          coerenza   con  quella  comunitaria;  trattazione,  cura  e
          rappresentanza  degli  interessi della pesca e acquacoltura
          nell'ambito  della  politica di mercato in sede comunitaria
          ed  internazionale;  disciplina  generale  e  coordinamento
          delle   politiche   relative   all'attivita'   di  pesca  e
          acquacoltura,  in materia di gestione delle risorse ittiche
          marine   di  interesse  nazionale,  di  importazione  e  di
          esportazione  dei  prodotti ittici, nell'applicazione della
          regolamentazione  comunitaria  e  di quella derivante dagli
          accordi   internazionali   e  l'esecuzione  degli  obblighi
          comunitari  ed internazionali riferibili a livello statale;
          adempimenti  relativi  al  Fondo  europeo di orientamento e
          garanzia   in   agricoltura  (FEOGA),  sezioni  garanzia  e
          orientamento,  a  livello nazionale e comunitario, compresa
          la  verifica della regolarita' delle operazioni relative al
          FEOGA,  sezione  garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli
          organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95
          della Commissione del 7 luglio 1995;
                b) qualita'  dei  prodotti  agricoli  e  dei servizi:
          riconoscimento    degli    organismi    di    controllo   e
          certificazione    per   la   qualita';   trasformazione   e
          commercializzazione  dei prodotti agricoli e agroalimentari
          come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che
          istituisce   la  Comunita'  europea,  come  modificato  dal
          trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
          209;  tutela  e  valorizzazione della qualita' dei prodotti
          agricoli  e  ittici;  agricoltura  biologica;  promozione e
          tutela  della  produzione  ecocompatibile e delle attivita'
          agricole   nelle   aree   protette;   certificazione  delle
          attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione
          del   codex   alimentarius;  valorizzazione  economica  dei
          prodotti  agricoli,  e  ittici;  riconoscimento  e sostegno
          delle  unioni e delle associazioni nazionali dei produttori
          agricoli;    accordi   interprofessionali   di   dimensione
          nazionale;   prevenzione   e   repressione   -   attraverso
          l'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10
          del  decreto-legge  18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 1986, n. 462 - nella
          preparazione  e nel commercio dei prodotti agroalimentari e
          ad  uso  agrario;  controllo  sulla qualita' delle merci di
          importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale.».