Art. 6. Requisiti per il riconoscimento delle forme associate di organizzazioni di produttori 1. Gli statuti delle organizzazioni comuni di cui all'articolo 5 devono prevedere espressamente: a) l'obbligo per le organizzazioni dei produttori aderenti almeno di: 1) aderire ad una sola organizzazione comune; 2) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalita' istituzionali; 3) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione; b) disposizioni concernenti: 1) regole atte a garantire alle associate il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di posizione dominante o di influenza di una o piu' organizzazione in relazione alla gestione e al funzionamento; 2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione comune. 2. L'organizzazione comune deve: a) essere costituita da organizzazioni di produttori riconosciute che commercializzano complessivamente un volume minimo di produzione di sessanta milioni di euro; b) disporre di personale dipendente qualificato e di strutture idonee; c) prevedere nel proprio statuto, l'imposizione alle organizzazioni socie di contributi finanziari necessari per il funzionamento dell'organizzazione comune. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti, ai fini del riconoscimento, requisiti minimi differenziati delle organizzazioni comuni. 4. Le organizzazioni comuni devono, per il riconoscimento, iscriversi all'Albo di cui all'articolo 4, comma 2, presentando al Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei prescritti requisiti ivi compresi la sussistenza di eventuali requisiti tecnici. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, se il Ministero delle politiche agricole e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego, l'organizzazione comune interessata si intende riconosciuta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero. 5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il controllo sulla organizzazione comune tramite l'acquisizione di dati inerenti la loro attivita', anche su base informatica, nonche' con controlli in loco a cadenza almeno annuale. 6. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi: a) perdita di uno o piu' requisiti previsti per il riconoscimento; b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie; c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero ai fini del controllo; d) irregolarita' gravi in ordine alla gestione dell'organizzazione comune, tali da impedire il conseguimento delle finalita' istituzionali.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo vigente degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A): «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.». «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».