Art. 6.
                   Requisiti per il riconoscimento
        delle forme associate di organizzazioni di produttori
  1.  Gli  statuti  delle organizzazioni comuni di cui all'articolo 5
devono prevedere espressamente:
    a) l'obbligo per le organizzazioni dei produttori aderenti almeno
di:
      1) aderire ad una sola organizzazione comune;
      2)  versare  contributi  finanziari  per la realizzazione delle
finalita' istituzionali;
      3)  mantenere  il vincolo associativo per almeno un triennio e,
ai  fini  del  recesso,  osservare  il  preavviso  di almeno sei mesi
dall'inizio della campagna di commercializzazione;
    b) disposizioni concernenti:
      1)   regole  atte  a  garantire  alle  associate  il  controllo
democratico   dell'organizzazione   ed  evitare  qualsiasi  abuso  di
posizione  dominante  o  di influenza di una o piu' organizzazione in
relazione alla gestione e al funzionamento;
      2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari
e,  in  particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o
delle regole fissate dall'organizzazione comune.
  2. L'organizzazione comune deve:
    a) essere costituita da organizzazioni di produttori riconosciute
che  commercializzano complessivamente un volume minimo di produzione
di sessanta milioni di euro;
    b) disporre  di  personale  dipendente qualificato e di strutture
idonee;
    c) prevedere    nel    proprio    statuto,   l'imposizione   alle
organizzazioni  socie  di  contributi  finanziari  necessari  per  il
funzionamento dell'organizzazione comune.
  3.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere
definiti,  ai fini del riconoscimento, requisiti minimi differenziati
delle organizzazioni comuni.
  4.   Le   organizzazioni  comuni  devono,  per  il  riconoscimento,
iscriversi  all'Albo  di  cui all'articolo 4, comma 2, presentando al
Ministero  una  istanza  corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione  o atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestanti  il  possesso  dei  prescritti  requisiti  ivi compresi la
sussistenza  di  eventuali  requisiti  tecnici. Decorsi trenta giorni
dalla   ricezione  dell'istanza,  se  il  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego,
l'organizzazione  comune interessata si intende riconosciuta ai sensi
della  normativa  vigente,  fatti  salvi  i  poteri  di controllo del
Ministero.
  5.  Il  Ministero  delle politiche agricole e forestali esercita il
controllo  sulla organizzazione comune tramite l'acquisizione di dati
inerenti  la  loro  attivita', anche su base informatica, nonche' con
controlli in loco a cadenza almeno annuale.
  6.   Il   Ministero   procede,  previa  diffida,  alla  revoca  del
riconoscimento, nei seguenti casi:
    a) perdita   di   uno   o   piu'   requisiti   previsti   per  il
riconoscimento;
    b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;
    c) inadempienza  nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero
ai fini del controllo;
    d) irregolarita'     gravi     in     ordine     alla    gestione
dell'organizzazione  comune,  tali da impedire il conseguimento delle
finalita' istituzionali.
 
          Nota all'art. 6:
              - Si  riporta  il  testo vigente degli articoli 46 e 47
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          2000,  n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
          Testo A):
              «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
          -  1.  Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
          all'istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e prodotte in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti:
                a) data e il luogo di nascita;
                b) residenza;
                c) cittadinanza;
                d) godimento dei diritti civili e politici;
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
                f) stato di famiglia;
                g) esistenza in vita;
                h) nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente;
                i) iscrizione  in  albi, registri o elenchi tenuti da
          pubbliche amministrazioni;
                l) appartenenza a ordini professionali;
                m) titolo di studio, esami sostenuti;
                n) qualifica   professionale   posseduta,  titolo  di
          specializzazione,   di   abilitazione,  di  formazione,  di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica;
                o) situazione  reddituale  o  economica anche ai fini
          della  concessione  dei benefici di qualsiasi tipo previsti
          da leggi speciali;
                p) assolvimento  di  specifici  obblighi contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
                q) possesso   e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita  I.V.A.  e di qualsiasi dato presente nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria;
                r) stato di disoccupazione;
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
                t) qualita' di studente;
                u) qualita'   di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
                v) iscrizione   presso   associazioni   o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo;
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio;
                aa) di  non  aver  riportato condanne penali e di non
          essere   destinatario   di   provvedimenti  che  riguardano
          l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  e  di  misure di
          prevenzione,   di   decisioni  civili  e  di  provvedimenti
          amministrativi  iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
          della vigente normativa;
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali;
                bb-bis) di   non   essere   l'ente   destinatario  di
          provvedimenti   giudiziari   che   applicano   le  sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231;
                cc) qualita' di vivenza a carico;
                dd) tutti     i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
                ee) di  non  trovarsi  in  stato di liquidazione o di
          fallimento   e   di   non   aver   presentato   domanda  di
          concordato.».
              «Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta).  -  1. L'atto  di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».