Art. 7. Programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate 1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci ed eventualmente integrato da finanziamenti pubblici, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, per la realizzazione di programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, nonche' ad assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali sino al consumatore. In particolare i programmi debbono prevedere: a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo ed alla valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli ottenuti nei territori italiani, alla loro promozione presso i consumatori, al sostegno della diffusione di sistemi di certificazione della qualita' e della tracciabilita' dei prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi rispettosi dell'ambiente; b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte degli associati, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonche' l'impiego delle risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa vigente; c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di contratti quadro, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalita'. 2. Le forme associate possono gestire i fondi di esercizio e realizzare i programmi delle organizzazioni aderenti ed, in tale caso, gli eventuali finanziamenti pubblici destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle organizzazioni comuni. 3. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attivita', conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.