Art. 7.
Programmi  operativi  delle organizzazioni di produttori e delle loro
                           forme associate
  1.  Le  organizzazioni  di  produttori  e  le  loro forme associate
costituiscono  un  fondo  di  esercizio alimentato dai contributi dei
soci  ed eventualmente integrato da finanziamenti pubblici, calcolati
in  base  ai  quantitativi  o  al  valore dei prodotti effettivamente
commercializzati,   per   la  realizzazione  di  programmi  operativi
finalizzati  alla valorizzazione della produzione agricola italiana e
del   suo   legame  con  il  territorio,  nonche'  ad  assicurare  la
trasparenza   dei   processi   produttivi   e   commerciali  sino  al
consumatore. In particolare i programmi debbono prevedere:
    a) azioni   rivolte   al   miglioramento   qualitativo   ed  alla
valorizzazione   commerciale   dei  prodotti  agricoli  ottenuti  nei
territori  italiani,  alla  loro  promozione presso i consumatori, al
sostegno della diffusione di sistemi di certificazione della qualita'
e  della  tracciabilita'  dei  prodotti,  alla  creazione di linee di
prodotti   biologici,   alla  promozione  della  produzione  ottenuta
mediante metodi rispettosi dell'ambiente;
    b) misure  destinate  a  promuovere  l'utilizzo,  da  parte degli
associati,  di  tecniche  rispettose dell'ambiente, nonche' l'impiego
delle   risorse   umane  e  tecniche  necessarie  per  l'accertamento
dell'osservanza della normativa vigente;
    c) azioni  rivolte  alla  realizzazione  e  sviluppo di contratti
quadro,  o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle
proprie finalita'.
  2.  Le  forme  associate  possono  gestire  i  fondi di esercizio e
realizzare  i  programmi  delle  organizzazioni  aderenti ed, in tale
caso,    gli    eventuali   finanziamenti   pubblici   destinati   al
cofinanziamento  dei  medesimi fondi sono erogati alle organizzazioni
comuni.
  3.  Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali
possono  concedere rispettivamente, alle organizzazioni di produttori
ed  alle  loro  forme  associate aiuti di avviamento o di ampliamento
delle  attivita',  conformemente  agli  orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato nel settore agricolo.