Art. 8.
                   Gestione delle crisi di mercato
  1.  Se il mercato di un prodotto manifesta o rischia di manifestare
squilibri  generalizzati e di carattere strutturale che determinano o
possono  determinare conseguenze significative in termini di prezzi e
di redditi percepiti dai produttori, le organizzazioni di produttori,
le  relative  forme  associate  che  hanno  costituito  il  fondo  di
esercizio,  hanno facolta' di non commercializzare, per i volumi ed i
periodi  che  giudicano  opportuni il prodotto in questione conferito
dagli aderenti.
  2.   La   presenza   di  squilibri  generalizzati  e  di  carattere
strutturale    di   cui   al   comma 1   e'   verificata   ai   sensi
dell'articolo 1-bis   del  decreto-legge  28 febbraio  2005,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
  3.  Le  organizzazioni  di  produttori, le relative forme associate
stabiliscono  la  destinazione  dei prodotti ritirati dal mercato, in
modo  da  non  ostacolare  il  normale  smaltimento della produzione,
salvaguardando  l'ambiente,  la  qualita' delle acque e del paesaggio
rurale.
  4.  Le  organizzazioni  di  produttori, le relative forme associate
versano   ai   produttori   associati   una   indennita'  di  ritiro,
corrispondente  alla  perdita  di  reddito,  utilizzando  il fondo di
esercizio, per un quantitativo massimo corrispondente al 20 per cento
del volume del commercializzato dalla medesima organizzazione.
  5.  In  caso  di  una  situazione  di  grave  sovrapproduzione  con
conseguente   rischio   di   destabilizzazione  del  mercato  per  un
determinato  prodotto  accertata  con le modalita' di cui al comma 2,
trovano  applicazione  le  misure  comunitarie  e  nazionali volte ad
incidere  sulla produzione, sui consumi, sulle possibili destinazioni
del  prodotto  eccedentario  (stoccaggio, trasformazione industriale,
ecc.),  anche  attraverso  programmi straordinari di ristrutturazione
degli impianti produttivi.
  6.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma 5, le organizzazioni di
produttori,  le  relative forme associate predispongono e trasmettono
al  Ministero  ai fini dell'approvazione appositi piani di intervento
contenenti le misure ritenute idonee per il prodotto in causa.
  7.  In  caso  di  grave  squilibrio  del  mercato, l'Agenzia per le
erogazioni   in   agricoltura   (AGEA),   nell'ambito   dei   compiti
istituzionali   stabiliti  dall'articolo 4  del  decreto  legislativo
27 maggio  1999,  n.  165,  e delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, puo' stipulare contratti con le forme associate
di  organizzazioni  di  produttori  per  la  gestione  delle crisi di
mercato,   al  fine  di  riassorbire  una  temporanea  sovracapacita'
produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato.
 
          Note all'art. 8:
              - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
          28 febbraio  2005,  n.  22,  convertito, con modificazioni,
          nella legge 29 aprile 2005, n. 71:
              «Art.  1-bis (Misure per le imprese agricole colpite da
          crisi  di  mercato).  -  1.  Con decreto del Ministro delle
          politiche  agricole  e  forestali e' dichiarato lo stato di
          crisi   di  mercato  per  le  produzioni  agricole  di  cui
          all'allegato  I  del  Trattato  istitutivo  della Comunita'
          europea  per  le  quali  si sia verificata la riduzione del
          reddito medio annuale delle imprese agricole addette del 30
          per   cento   rispetto   al   reddito  medio  del  triennio
          precedente.
              2.  Gli  imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
          codice  civile,  le  cui  produzioni  sono colpite da grave
          crisi  di mercato ai sensi del comma 1, possono accedere ai
          benefici   di   cui   all'art.   5,  comma 2,  del  decreto
          legislativo   29 marzo  2004,  n.  102,  nell'ambito  delle
          disponibilita'   del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  -
          interventi  indennizzatori di cui all'art. 15, comma 2, del
          medesimo  decreto  legislativo.  Ai  predetti  imprenditori
          agricoli  si  applicano  le  disposizioni di cui all'art. 9
          della  legge  27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento
          ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che
          la  sospensione  o  il  differimento  del  termine  per gli
          adempimenti  degli  obblighi  tributari e previdenziali non
          deve  determinare  uno  slittamento dei relativi versamenti
          all'anno  successivo  a  quello  in  cui sono dovuti. Per i
          medesimi  imprenditori e' disposta la sospensione di dodici
          mesi  del  pagamento delle rate e degli effetti del credito
          agrario.
              3.  L'operativita' del presente articolo e' subordinata
          all'autorizzazione da parte della Commissione europea.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  27 maggio 1999, n. 165 (Modifiche all'art. 656
          del  codice  di  procedura  penale  ed alla legge 26 luglio
          1975, n. 354):
              «Art. 4 (Compiti attribuiti dalla normativa comunitaria
          e   nazionale).   -   1.   In  attuazione  della  normativa
          comunitaria, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi
          del  Ministro  per  le  politiche  agricole,  i  compiti di
          esecuzione  delle  forniture  dei  prodotti  agroalimentari
          disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la
          cooperazione  economica  con  altri  Paesi,  nonche'  delle
          operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e
          internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione
          delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione
          regolata  sul  mercato  interno  e  alla  collocazione  sui
          mercati   comunitari   ed   extracomunitari   dei  suddetti
          prodotti,  compresi  i  Paesi  dell'Europa centro-orientale
          (P.E.C.O.)  e  le  Repubbliche  dell'ex  Unione  Sovietica,
          tranne  nei  casi in cui risulti piu' conveniente procedere
          ad  acquisti  in  loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure
          sia    piu'    opportuno    avvalersi   di   organizzazioni
          internazionali.   Svolge  inoltre  gli  altri  compiti,  di
          rilievo  nazionale,  gia' attribuiti all'AIMA da specifiche
          leggi nazionali o da regolamenti comunitari.
              2.  In  attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia
          svolge,  nel  rispetto  degli indirizzi del Ministro per le
          politiche agricole, i seguenti compiti di:
                a) intervento  sul mercato agricolo e agroalimentare,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  per sostenere comparti in situazioni contingenti,
          per   periodi   temporalmente   circoscritti,  al  fine  di
          riassorbire  la  temporanea  sovracapacita'  produttiva per
          ristabilire  l'equilibrio  del  mercato stesso, provvedendo
          alla successiva collocazione dei prodotti;
                b) esecuzione    delle    forniture    dei   prodotti
          agroalimentari  disposte  dallo  Stato  italiano,  anche in
          conformita'   ai   programmi   annualmente   stabiliti  dal
          Ministero  degli  affari  esteri  in relazione agli impegni
          assunti  per  l'aiuto  alimentare e la cooperazione con gli
          altri Paesi.
              3.  Per  lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e
          2,  nel  quadro della prevenzione delle violazioni in danno
          ai  fondi  nazionali e comunitari, l'Agenzia e il Ministero
          delle  finanze collaborano congiuntamente nel caso in cui i
          prodotti   agroalimentari   siano   destinati   ad   essere
          assoggettati ad un regime doganale.
              4.  L'Agenzia  presenta  annualmente al Ministro per le
          politiche  agricole,  che  ne  informa  il  Parlamento, una
          relazione  sull'attivita'  svolta,  contenente  l'ammontare
          delle   somme  erogate  e  l'indicazione  degli  interventi
          effettuati.».