Art. 8. Gestione delle crisi di mercato 1. Se il mercato di un prodotto manifesta o rischia di manifestare squilibri generalizzati e di carattere strutturale che determinano o possono determinare conseguenze significative in termini di prezzi e di redditi percepiti dai produttori, le organizzazioni di produttori, le relative forme associate che hanno costituito il fondo di esercizio, hanno facolta' di non commercializzare, per i volumi ed i periodi che giudicano opportuni il prodotto in questione conferito dagli aderenti. 2. La presenza di squilibri generalizzati e di carattere strutturale di cui al comma 1 e' verificata ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71. 3. Le organizzazioni di produttori, le relative forme associate stabiliscono la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato, in modo da non ostacolare il normale smaltimento della produzione, salvaguardando l'ambiente, la qualita' delle acque e del paesaggio rurale. 4. Le organizzazioni di produttori, le relative forme associate versano ai produttori associati una indennita' di ritiro, corrispondente alla perdita di reddito, utilizzando il fondo di esercizio, per un quantitativo massimo corrispondente al 20 per cento del volume del commercializzato dalla medesima organizzazione. 5. In caso di una situazione di grave sovrapproduzione con conseguente rischio di destabilizzazione del mercato per un determinato prodotto accertata con le modalita' di cui al comma 2, trovano applicazione le misure comunitarie e nazionali volte ad incidere sulla produzione, sui consumi, sulle possibili destinazioni del prodotto eccedentario (stoccaggio, trasformazione industriale, ecc.), anche attraverso programmi straordinari di ristrutturazione degli impianti produttivi. 6. Ai fini dell'applicazione del comma 5, le organizzazioni di produttori, le relative forme associate predispongono e trasmettono al Ministero ai fini dell'approvazione appositi piani di intervento contenenti le misure ritenute idonee per il prodotto in causa. 7. In caso di grave squilibrio del mercato, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito dei compiti istituzionali stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, puo' stipulare contratti con le forme associate di organizzazioni di produttori per la gestione delle crisi di mercato, al fine di riassorbire una temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2005, n. 71: «Art. 1-bis (Misure per le imprese agricole colpite da crisi di mercato). - 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' dichiarato lo stato di crisi di mercato per le produzioni agricole di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea per le quali si sia verificata la riduzione del reddito medio annuale delle imprese agricole addette del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente. 2. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1, possono accedere ai benefici di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all'art. 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non deve determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti. Per i medesimi imprenditori e' disposta la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario. 3. L'operativita' del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354): «Art. 4 (Compiti attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale). - 1. In attuazione della normativa comunitaria, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonche' delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti prodotti, compresi i Paesi dell'Europa centro-orientale (P.E.C.O.) e le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica, tranne nei casi in cui risulti piu' conveniente procedere ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia piu' opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali. Svolge inoltre gli altri compiti, di rilievo nazionale, gia' attribuiti all'AIMA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti comunitari. 2. In attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i seguenti compiti di: a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti; b) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in conformita' ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri Paesi. 3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno ai fondi nazionali e comunitari, l'Agenzia e il Ministero delle finanze collaborano congiuntamente nel caso in cui i prodotti agroalimentari siano destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale. 4. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro per le politiche agricole, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attivita' svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati.».